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Ecco come scegliere i seggiolini anti abbandono

Cronaca

Una piccola guida alla scelta dei dispositivi obbligatori dal 7 novembre. Bivio  preliminare: seggiolino nuovo o adeguamento di quello già in uso? Nel secondo caso, occhio alle caratteristiche minime che la legge impone. Se no fioccano multe

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Dal 7 novembre è in vigore l’obbligo di legge di acquistare seggiolini “anti abbandono” per i bambini fino a 4 anni di età. Come fare in concreto? Quali modelli scegliere? Per mettersi in regola i genitori hanno due strade: o comprano un dispositivo di nuova generazione, o aggiungono al seggiolino già posseduto un dispositivo che assolva alla stessa funzione: avvisare il conducente, a motore spento, che a bordo c’è un bambino.

Dispositivi "a sensori di movimento"

Il secondo caso potrebbe rappresentare – almeno nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa – la maggioranza dei casi. I dispositivi “in aggiunta” (così come quelli completi) si possono dividere in due categorie, a seconda di come funzionano: a sensori di movimento oppure di pressione. Il primo tipo si basa sulla distanza tra genitore e bambino: l’apparecchio emette un allarme sonoro quando ci si allontana dal bambino (ribadiamo: dopo aver spento il motore). Il secondo, invece, si basa sulla ‘presenza fisica’ del minore: i sensori di pressione sono dei cuscinetti che si posizionano sulla base del seggiolino ed emettono un allarme sonoro quando sentono ancora il peso il bambino dopo che il motore viene spento.

Sistemi collegati ad una app sul cellulare

Si può distinguere, poi – come segnalato dal sito di tutela dei consumatori "Il salvagente" – tra i dispositivi collegati a un’app da scaricare sul cellulare e quelli, invece, che ne sono privi. Nel primo gruppo rientrano tutti quei sistemi che si connettono allo smartphone non appena si sale in macchina. Ovviamente serve collegare il cellulare all’apparecchio tramite tecnologia Bluetooth. I sensori entrano subito in azione: capiscono subito se il seggiolino è occupato oppure libero, e nel primo caso attivano due tipi di allarmi. Il primo scatta quando il telefono si allontana di qualche metro dall’automobile: invia un segnale/notifica prolungato sullo smartphone, un vero e proprio allarme. In un secondo momento, se l’app ‘legge’ che il bimbo è rimasto sul seggiolino, senza che nessuno sia intervenuto (ossia la distanza col cellulare del genitore non è rientrata), scatta il secondo allarme, che consiste nell’invio di sms ai numeri di emergenza preimpostati sull’account, che segnalano a chi deve intervenire anche la posizione della vettura, grazie alla geolocalizzazione.

Sistemi non colleagti allo smartphone

Nel secondo gruppo, ci sono i dispositivi che non prevedono il collegamento con un’app sul cellulare. Il funzionamento è più semplice e basilare: appena si spegne il motore, l’apparecchio emette un suono, che dovrebbe risvegliare quindi l’attenzione del genitore. Come fosse la spia della banzina o di una portiera rimasta accidentalmente aperta, insomma. Manca ovviamente la seconda fase, perché la mancanza dell’applicazione sul cellulare  non consente, ad esempio, di chiamare i numeri di emergenza nel caso in cui, nonostante gli allarmi, il bambino sia stato dimenticato in auto. 

Dispositivi "a pressione"

Esistono poi i sensori “a pressione”, che individuano la presenza del bambino dal peso sul seggiolino. Un po’ come la piattaforma delle casse automatiche dei supermercati, che sono molto sensibili alle variazioni, anche minime, di pressione. Per questi dispositivi, è prioritaria l’indicazione del peso minimo e massimo. Nei prodotti dove è indicata, la fascia di peso è compresa tra 1 e 40 kg che, in maniera piuttosto ampia, è il peso dei bambini nella fascia d’età di utilizzo dei seggiolini.

Le caretteristiche 'minime' stabilite dalla legge

Qualunque tipo di dispositivo si scelga, bisogna fare però molta attenzione (pensa sanzioni salate) a che questo rispetti le caratteristiche tecniche stabilite dalla legge. Deve, in primis, attivarsi automaticamente quando il bambino viene messo sul seggiolino (e deve inviare un segnale che confermi la sua attivazione). In più, il dispositivo deve avere un allarme che emette segnali visivi e acustici, deve essere compatibile con gli attacchi delle cinture di sicurezza e deve avere un segnale che evidenzia quando la batteria è scarica (ovviamente nel caso in cui funzioni a batteria). Infine, se è abilitato all’invio di messaggi e chiamate a numeri di emergenza, deve poter inviare il segnale ad almeno tre diversi numeri telefonici.

Previsti incentivi di 30 euro per dispositivo 

Secondo quanto riporta Altroconsumo, la bozza non ufficiale del decreto fiscale prevede anche degli incentivi per l’acquisto di questi dispositivi: un fondo di 14,1 milioni di euro nel 2019 che si aggiunge agli stanziamenti già previsti dalla Finanziaria dell’anno scorso e quindi 1 milione di euro nel 2019 e 1 milione di euro nel 2020. Per ciascun dispositivo acquistato sarà riconosciuto un contributo di 30 euro. Almeno fino ad esaurimento risorse. Sono infatti circa 1,8 milioni i bambini interessati dall’obbligo, un numero superiore alle risorse disponibili.