Cassazione: la chat è inviolabile, non si licenzia chi insulta il capo

Cronaca
Secondo la Corte di Cassazione, i messaggi inviati a una chat di gruppo privata sono equiparabili alla corrispondenza (Foto: Archivio Getty)

La Suprema Corte si è espressa sul caso del dipendente di un'azienda di Taranto che aveva apostrofato in malo modo il suo amministratore delegato. Per i giudici, i messaggi inoltrati a un gruppo sono da intendersi come corrispondenza privata e inviolabile

Le offese diffuse in chat non costituiscono motivo di giusto licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di una guardia giurata di Taranto, che in una chat del sindacato aveva utilizzato termini dispregiativi per riferirsi all'amministratore delegato della sua società.

Chat come corrispondenza inviolabile

La sentenza della Corte ha stabilito come non si possa licenziare nessuno solo perché su una chat, o su una mailing list, scrive parole pesanti su un dirigente dell'azienda per cui lavora. Secondo la Suprema Corte, dunque, nel caso in cui in qualche modo pervenga al datore di lavoro copia di una schermata di insulti a lui diretti, è da "escludere" ogni forma di "utilizzabilità" del contenuto di tale conversazione. Secondo quanto affermano i giudici di Cassazione, "i messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone, ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto le chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile".

Garantite anche mailing list e newsgroup

Confermando l'illegittimità del licenziamento del lavoratore, la sezione lavoro della Cassazione ha inoltre stabilito che la segretezza delle comunicazioni coinvolge anche le mailing list e le newsgroup da considerare, scrivono i giudici, "alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile". La decisione della Corte porta dunque a non poter attribuire una "valenza diffamatoria" ai messaggi diffusi all'interno di gruppi ristretti. La guardia giurata, e sindacalista, dovrà alla luce di questa pronuncia essere reintegrato e risarcito dal datore di lavoro. L'uomo aveva perso il lavoro dopo la diffusione di una conversazione nel gruppo Facebook del sindacato, nella quale aveva apostrofato con epiteti volgari il proprio amministratore delegato. La schermata della chat era stata stampata e poi inviata all'azienda da un anonimo e il sindacalista era stato rimosso dal suo incarico. Il licenziamento era già stato annullato dalla Corte d'appello di Lecce e la Cassazione ha poi rigettato il ricorso dell'azienda contro la decisione dei giudici di secondo grado.

Mancanza di carattere illecito

La "caratteristica" della "corrispondenza inviolabile" di chat e mailing list, ha rilevato la Suprema Corte, "è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria", che presuppone "la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale", mentre l'esigenza di "tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse". Nel caso in esame, la conversazione tra gli iscritti al sindacato "era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato", che "porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria". Quindi i giudici di piazza Cavour concludono concordando sulla "mancanza del carattere illecito della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente".

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