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Cassazione, se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento

Cronaca
Foto d'archivio: Ansa

Secondo la Corte, con l'annullamento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il denaro stabilito da un giudice in sede di separazione

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Se la Chiesa annulla il matrimonio fra due persone separate, anche l’assegno di mantenimento stabilito in precedenza da un giudice può fare la stessa fine. Lo afferma la Cassazione, decidendo nella causa tra ex coniugi, due cinquantenni della provincia di Benevento.

Come funziona l’annullamento del matrimonio

L’annullamento del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito. Per i matrimoni celebrati in chiesa con rito cattolico (e successivamente trascritti nei registri di Stato civile) sono competenti sia il Tribunale ecclesiastico sia quello civile. Quindi dopo l’annullamento da parte della Sacra Rota, è con un provvedimento chiamato "delibazione" che giudice che dà efficacia civile alla sentenza ecclesiastica. Nel caso su cui si è espressa la Cassazione, con l’ordinanza n. 11553, un uomo aveva chiesto la revoca del proprio obbligo di versare alla ex moglie 250 euro stabiliti in fase di separazione dopo l’annullamento religioso e civile del matrimonio. Una richiesta accordata, in un primo momento, dal tribunale di Benevento e respinta invece dalla corte di appello di Napoli che, decidendo su reclamo della donna, aveva ritenuto che la dichiarazione di nullità del matrimonio non potesse “determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno". La corte d'appello aveva quindi obbligato l'uomo a continuare a versare il mantenimento.

La decisione della Cassazione

Ma è la Cassazione a ribaltare di nuovo la sentenza stabilendo che una volta dichiarata l'invalidità originaria del matrimonio in chiesa viene meno anche il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. La separazione, spiega la Corte, è solo una "sospensione dei doveri di natura personale" (fedeltà, convivenza e collaborazione), mentre "gli aspetti di natura patrimoniale permangono". Ma è innegabile, continuano i giudici, che l’annullamento del matrimonio da parte della chiesa e successivamente in sede civile, faccia venir meno il vincolo matrimoniale. "Ne deriva che, a fronte del travolgimento del presupposto – scrive la Cassazione - non possono resistere le statuizioni economiche".

Diverso per l'assegno di divorzio

Diverso il caso in cui l'assegno fosse stato stabilito in sede di divorzio e non di separazione. La Suprema Corte aveva già stabilito "la permanenza” dell’assegno “anche in presenza della riconosciuta nullità del matrimonio". Questo perché una volta accertata "la spettanza di un diritto", questo non può essere travolto da un altro giudizio: nel decidere per l'assegno di divorzio, i giudici hanno già valutato l'esistenza di giustificati motivi, come la presenza di figli o l'assenza di mezzi adeguati della persona economicamente più debole, impossibilitata a procurarseli: si tratta di una forma di "solidarietà post coniugale".