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Né nido né scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati

Cronaca

Il ministero pubblica la circolare che spiega il decreto. Confermato il divieto di iscrizione per bambini non vaccinati: pagare la multa non basta. Medici e pediatri potranno rilasciare un certificato che attesti l’impossibilità o il differimento dell'immunizzazione

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Niente nido o scuola dell'infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare che spiega nei dettagli la legge che ha introdotto l’obbligo per l’iscrizione scolastica. Pagare la multa non basterà per poter iscrivere i bimbi anche se non vaccinati. Solo medici di base o pediatri potranno attestate se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l'immunizzazione, permettendogli quindi comunque di iscriversi a scuola.

Stop scuola infanzia a non vaccinati

Asili nido e scuole dell’infanzia saranno off-limits per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. "La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge nella circolare - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale”.

Per evitare vaccino serve certificato pediatra 

Saranno il medico di base o il pediatra ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l'immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola. "Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo - spiega la nota - in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”.

Per anno scolastico 2017/18 ok a autocertificazione 

Per quest'anno i genitori potranno fare un'autocertificazione sullo status vaccinale per l'iscrizione a scuola dei figli, mentre il termine per la presentazione della documentazione vera e propria è il 10 marzo 2018 (LA CIRCOLARE). La documentazione relativa all’imminente anno scolastico deve invece arrivare entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, anche quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. 

Un caso particolare

Per chi è immune per aver contratto la malattia, precisa il documento, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico curante o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata sempre dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra. (IL DL VACCINI)

Operatori dovranno comunicare status a datori lavoro 

Gli operatori scolastici e sanitari devono presentare ai datori di lavoro una dichiarazione sul proprio status vaccinale, "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”. La circolare ricorda anche l'importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi dell'area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior rischio (neonatologie, oncologie, geriatrie): è opportuno e necessario effettuare campagne di vaccinazione tra gli operatori sanitari e gli studenti frequentanti quest reparti.