Mills, Cassazione: procuratore generale chiede prescrizione

Cronaca
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Per il pg "non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito" ma il reato va considerato prescritto perché consumato a fine '99. L'avvocato condannato in Appello a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari in concorso con Berlusconi

Il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto oggi alla Corte convocata in sezioni unite l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del processo nel quale l'avvocato britannico David Mills è stato condannato in primo e secondo grado a quattro anni e mezzo di reclusione per corruzione giudiziaria. Per il Pg, "non vi sono presupposti per un proscioglimento nel merito dell'imputato", ma "il delitto per cui si procede èestinto per prescrizione".
Se l'istanza del Pg venisse accolta dalla Corte, avrebbe un impatto diretto sul processo "gemello" in cui il premier Silvio Berlusconi è imputato in primo grado a Milano, visto che è accusato dello stesso identico reato - il legale come presunto corrotto, il premier come presunto corruttore.

Secondo il Pg, in sostanza, va retrodatato il momento in cui è stato consumato il reato, e quindi il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di prescrizione, che in questo caso sarebbe già scattata. Il fatto che sia la stessa Procura generale a chiedere l'annullamento per prescrizione non preclude il fatto che la Corte possa decidere in altro modo, ma statisticamente nella maggior parte dei casi la Procura chiede di norma la conferma delle sentenze di condanna.

"La Corte d'Appello di Milano ha sbagliato a individuare il momento in cui è stato commesso il reato", ha detto nel corso del suo intervento in aula il Pg Gianfranco Ciani. "Non sembra essere in dubbio che il momento consumativo del reato di Mills sia quello in cui ha avuto comunicazione da parte degli emissari di Bernasconi...", ha argomentato.
"Dall'11 novembre '99 Mills avrebbe potuto operare trasferimenti di somme da questo patrimonio nel suo", ha proseguito, aggiungendo che "il fatto che lui abbia ritardato questo trasferimento non ha incidenza sul momento consumativo del reato", ipotizzando infine che questo ritardo fosse "dovuto alla volontà di Mills di rendere più difficoltosa la ricostruzione del
passaggio di denaro".

La Corte d'Appello di Milano aveva invece considerato come data di consumazione del reato - quindi quella da cui far decorrere il calcolo dei tempi per la "scadenza" del processo - il 29 febbraio 2000. Con la retrodatazione al novembre del '99 il processo risulterebbe già "scaduto" ora e non "in vita" fino al prossimo aprile come sarebbe stato nel caso di
datazione al febbraio 2000.

Il Pg ha chiesto però di rigettare il ricorso della difesa Mills per quanto riguarda il risarcimento danni alla Presidenza del Consiglio di 250.000 euro, imposto sia in primo che in secondo grado a Milano, in quanto la prescrizione - cioè la "morte" di un processo perché è scaduto il tempo massimo previsto dalla legge - non può avere gli stessi effetti di una assoluzione per quanto riguarda la responsabilità dell'imputato.

TUTTE LE TAPPE DEL CASO MILLS



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