Regolato dalla Legge n°81 del 22 maggio 2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti e caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi
Lo smart working o lavoro agile, come si legge sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro e caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
Regolato ufficialmente dalla Legge n°81 del 22 maggio 2017, detta Legge sul Lavoro Agile, dal titolo "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, lo smart working prevede l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, quali computer portatili, tablet e smartphone di ultima generazione ed è una modalità che consente di conciliare i tempi di vita e lavoro, favorendo nello stesso tempo la produttività del lavoratore.
Cos'è e cosa prevede la legge sul Lavoro Agile
La normativa, come accennato precedentemente, fornisce una definizione di lavoro agile improntata sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo e sull'utilizzo di strumentazioni tecnologiche e definisce il lavoro agile in tutti i suoi aspetti giuridici.
“Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie”, si legge sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. “È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017”.
Secondo quanto stabilito dalla Legge sul Lavoro Agile, inoltre, lo smart working deve essere regolato da un accordo tra le parti “dove devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata”. Come si legge sul portale del Ministero, “solo le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva”.