Calcioscommesse, lo juventino Fagioli patteggia 7 mesi di squalifica

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La Procura Federale ha appena raggiunto un accordo ex art. 126 CGS con il calciatore a seguito del quale lo juventino "verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell'art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA"

 

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Inizia a prendere forma sotto il profilo delle squalifiche la vicenda del calcioscommesse che ha coinvolto alcuni giocatori del campionato italiano. La Procura Federale - apprende l'ANSA - ha infatti appena raggiunto un accordo ex art. 126 CGS con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo juventino "verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell'art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA". Questo è la conferma che la stagione 2023/24 per il giocatore della Juventus è conclusa, ma si tratta di una sensibile riduzione rispetto alla sanzione minima prevista  per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva (3 anni). L’ammissione, la completa collaborazione con la procura e la disponibilità a curarsi dalla ludopatia ha convinto la procura Figc. Ricordiamo che i 7 mesi di stop partiranno dalla comunicazione ufficiale della Figc. Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli "dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell'arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc". La Procura Federale vigilerà sul rispetto di queste indicazioni, e, in caso di violazioni, "adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell'accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare davanti agli Organi giudicanti di giustizia sportiva".

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