Referendum costituzionale, abrogativo e consultivo: le differenze

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Il primo riguarda le leggi di revisione della Costituzione e non prevede un quorum, che invece è stabilito per il secondo: per abrogare leggi o atti aventi forza di legge serve la partecipazione della maggioranza degli elettori. Il terzo non è vincolante per chi governa

Il referendum è il principale strumento di democrazia diretta: con esso il popolo partecipa in prima persona al processo decisionale, che di regola in una democrazia rappresentativa spetta invece al legislatore. In Italia questo istituto è stato introdotto per la prima volta con la Costituzione. La Carta ha previsto tipologie differenti di referendum, alcune a livello nazionale e altre a livello locale. Le principali sono tre: referendum costituzionale, abrogativo e consultivo. Ecco le loro caratteristiche e le principali differenze.

Il referendum costituzionale

Il referendum costituzionale, detto anche confermativo o sospensivo, è previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Riguarda le leggi di revisione della Costituzione (come nel caso del ddl Boschi, su cui gli italiani si sono espressi il 4 dicembre 2016) e le altre leggi costituzionali. Non è sempre necessario: può essere richiesto solo se le Camere, nel meccanismo cosiddetto rafforzato per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale, alla seconda deliberazione non hanno raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. A richiederlo possono essere un quinto dei membri di una Camera, 500mila elettori o cinque Consigli regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Per questo tipo di referendum non è previsto un quorum: indipendentemente dal numero di partecipanti, vince l’opzione che ha ricevuto la maggior parte dei voti.

Il referendum abrogativo

L'articolo 75 della Costituzione riserva l'iniziativa referendaria a 500mila elettori o a cinque Consigli regionali. I cittadini sono chiamati a decidere sull’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge (come i decreti legge e i decreti legislativi). A differenza del referendum costituzionale, in questo caso è necessario il raggiungimento di un quorum. Perché sia valido, deve partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, ovvero il 50% più uno (non è accaduto all’ultimo referendum abrogativo che si è svolto nel Paese, il 27 aprile 2016, sulle trivellazioni: alle urne si presentò solo il 32,15% degli elettori). Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dallo stesso art. 75. Sono le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Il referendum consultivo

Questo tipo di referendum serve per conoscere il parere popolare in merito a una particolare questione politica. I governanti non sono vincolati al giudizio espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989, per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee. Al contrario, questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti. L’articolo 132 della Costituzione prevede inoltre un referendum che serve per far esprimere il parere delle popolazioni interessate sulla proposta di fusione o creazione di nuove Regioni.

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