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Elezioni, come funziona la legge elettorale nei Comuni italiani

Politica
©IPA/Fotogramma

Dall'eventuale ballottaggio alle preferenze e alla ripartizione dei seggi in consiglio comunale: cosa prevede il Testo Unico sugli enti locali

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Come funziona la legge elettorale sulla base della quale si eleggono i sindaci dei Comuni italiani? La risposta sta nel Testo Unico sugli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n.267): il meccanismo dipende dalla popolazione del territorio di riferimento, con qualche distinzione fissata tra i Comuni che hanno più di 15mila abitanti e quelli che ne hanno meno. In entrambi i casi l’elezione del sindaco è però contestuale al rinnovo del consiglio comunale e segue un modello maggioritario. In linea di principio le regole del TU sono applicabili solamente alle città e le cittadine che si trovano nelle Regioni a statuto ordinario, non quindi a quelle a statuto speciale e nemmeno alle Province autonome. Tuttavia, nei fatti, anche questi sistemi elettorali ricalcano in grandissima parte quelli canonici.

La legge elettorale nei Comuni italiani con più di 15mila abitanti

Il ballottaggio

A distinguere i Comuni con più di 15mila abitanti da quelli che ne hanno meno è soprattutto il meccanismo che porta a un eventuale ballottaggio. In prima battuta, il candidato che raggiunge al primo turno la maggioranza assoluta dei voti (50%+1) viene immediatamente eletto. È solo se questo non succede che si passa al ballottaggio tra i due nomi che hanno ottenuto più preferenze. Al secondo turno - che si tiene sempre la seconda domenica successiva a quella del primo - diventa sindaco chi ottiene anche soltanto un voto più del suo avversario.

Le liste e il voto disgiunto

Tutti i candidati sindaco devono essere appoggiati da almeno una lista. Spesso, soprattutto per i nomi su cui puntano i grandi partiti, le liste a sostenerli sono però più di una. Al momento del voto bisogna tenere conto delle diverse opzioni possibili da esprimere sulla scheda elettorale. Si può innanzitutto votare solo il sindaco, senza segnare anche il simbolo di una delle liste a lui collegate: in tal modo è come se si rinunciasse a esprimere la propria preferenza per il rinnovo del consiglio comunale. Se si votano sia il sindaco che una lista si va invece a influire anche su quelli che diventeranno i consiglieri. Se invece si vota soltanto una lista, è come se in automatico si votasse anche il candidato sindaco appoggiato dalla stessa. Altro caso ancora è quello del voto disgiunto: la legge permette di indicare un candidato sindaco e al tempo stesso una lista a lui non collegata. 

La doppia preferenza

Ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri. In tal caso bisogna però indicare un nome di genere maschile e uno femminile, della stessa lista, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. 

La ripartizione dei seggi in consiglio

Le liste collegate al candidato sindaco che la spunta al primo turno ricevono un premio di maggioranza pari al 60% dei seggi in consiglio, sempre che nessun'altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Le liste del vincitore possono anche ottere più seggi, sulla base della ripartizione proporzionale dei voti. Non si accorda il premio di maggioranza se hanno invece raccolto meno del 40% dei voti, ipotesi possibile ad esempio in caso di numerosi voti disgiunti. Le regole sono le stesse per il vincitore al ballottaggio. Una volta attribuiti tutti i seggi alle liste per il vincitore delle elezioni gli altri vengono spartiti in maniera proporzionale alle altre liste (se hanno superato la soglia del 3% di sbarramento, da sole o dentro un gruppo di liste).

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L'elezione del sindaco

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti ogni candidato può presentarsi con una sola lista. Non sarà quindi possibile il voto disgiunto, mentre si può esprimere un voto di preferenza per quanto riguarda i consiglieri comunali. Nei Comuni con oltre 5mila abitanti i voti di preferenza possono essere due e in questo caso vale la regola della doppia preferenza. È sufficiente la maggioranza semplice (un voto più degli avversari) per essere eletti, ma in caso di parità si va al ballottagio.

La ripartizione dei seggi in consiglio

La lista del sindaco eletto ottiene i 2/3 dei seggi totali del consiglio comunale, mentre le altre liste si spartiscono quelli rimanenti in proporzione ai voti ottenuti. Un posto di diritto spetta ai candidati sindaco sconfitti, ma solo se la loro lista ha raggiunto un numero di voti sufficiente ad assicurarle almeno un seggio.

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