Elezioni comunali, come si esprimono le preferenze: la guida al voto

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Domenica 12 giugno in più di 900 comuni si scelgono sindaci e consiglieri comunali. Per questi ultimi si possono esprimere delle preferenze, con modalità diverse a seconda del numero degli abitanti e nei centri con più di 5mila cittadini con il meccanismo della doppia preferenza di genere

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Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno oltre 900 comuni italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Per quanto riguarda questi ultimi, i cittadini possono esprimere sulla scheda elettorale delle preferenze. Le modalità però variano in base al numero di abitanti e in alcuni casi è previsto il meccanismo della doppia preferenza di genere: ecco come funziona (LO SPECIALE).

Comuni fino a 15mila abitanti

Nei comuni che hanno fino a 15mila abitanti, spiega il ministero dell’Interno, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco scelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Un momento delle votazioni per le elezioni comunali a Roma nel seggio di Piazza del Collegio Romano, 05 giugno 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

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Comuni che hanno più di 15mila abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e riporta i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, accanto al quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. È eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale - il ballottaggio - che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo, in questo caso il 26 giugno.

Un momento delle votazioni per le elezioni comunali a Roma nel seggio di Piazza del Collegio Romano, 05 giugno 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

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La doppia preferenza di genere

La composizione delle liste per i consiglieri comunali deve garantire la rappresentanza di entrambi i sessi, e per i comuni che hanno più di 5mila abitanti c’è la possibilità di esprimere una doppia preferenza nell’ambito della stessa lista. Nel caso si esprimessero due preferenze, spiega il ministero, queste devono riferirsi “a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda scelta”. La doppia preferenza può essere esercitata anche nel caso in cui si ricorra al voto disgiunto. Per i comuni con meno di 5mila abitanti, invece, spiega il Viminale, “l’unica previsione di riequilibrio di genere è il principio secondo il quale 'nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi'”.

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