Bullismo e cyberbullismo, cosa prevede la legge approvata alla Camera

Politica
(Fotogramma, foto d'archivio) - "Parla che ti passa": il flashmob per dire no al bullismo 14 settembre 2015

Via libera alla legge sulla "Tutela dei minori per la  prevenzione e il contrasto del fenomeno". Il testo torna al Senato per la terza lettura 

Chiunque, anche se minorenne, potrà chiedere ai gestori dei siti internet la rimozione o l'oscuramento di contenuti che costituiscano oggetto di cyberbullismo: lo prevede la legge approvata dall'Aula della Camera (con 242 sì, 73 no e 48 astenuti) che passa ora al Senato.

 

Bullismo e cyberbullismo - Il testo offre la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo. Il bullismo è definito nel testo come l'aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.
Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

 

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Rimozione di contenuti online - Il testo consente di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online sia al minore sia al suo genitore. Il Garante per la Privacy verifica l'intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati.

 

L'ammonimento del questore - Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore.

 

Da 1 a 6 anni di reclusione  - Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità, invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini o mediante diffusione di dati sensibili o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce.

 

Docente anti-bullismo a scuola  - In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. 

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