Il ddl anti-corruzione è legge: tutte le misure. La scheda

Politica
Il ministro della Giustizia Paola Severino
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Tra le novità, la possibilità che i dirigenti pubblici siano chiamati a rispondere degli illeciti compiuti nella loro amministrazione e nuove fattispecie di reato. Il testo incarica inoltre il governo di legiferare sull'incandidabilità di condannati

Le nuove norme per rendere più efficace la lotta alla corruzione sono state approvate in via definitiva dalla Camera dopo il voto di fiducia incassato dal governo, il terzo del suo complicato iter parlamentare. Il sì definitivo della Camera è giunto la mattina di oggi 31 ottobre con 480 sì, 19 no e 25 astenuti. La legge si divide in due parti: una che rivede fattispecie e sanzioni dei reati contro la pubblica amministrazione e un'altra che contiene misure di "prevenzione" della corruzione, attivando nuove procedure e controlli negli uffici.

Le misure penali -  Al vertice della piramide rimane il reato di concussione, articolo 317 del codice penale, che è distinto dalla corruzione per il soggetto attivo: nella concussione è il pubblico ufficiale che costringe, abusando dei suoi poteri, il privato a pagare la tangente; nella corruzione è il privato che "convince" con denaro o altra utilità il pubblico ufficiale ad agire nel suo interesse. La nuova legge tuttavia limita la concussione alla sola ipotesi che il pubblico ufficiale abbia costretto, con la minaccia derivante dalla sua autorità, un altro soggetto a pagare. In questo caso la pena minima è aumentata dagli attuali 4 anni a 6 anni, rimanendo invariata la massima di 12 anni. Dalla concussione viene invece scorporata - è questa la più controversa novità della legge - l'ipotesi di "indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", dove la forchetta della pena per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si abbassa a 3-8 anni e si prevede una pena anche per il privato (fino a 3 anni). Chi paga una tangente non perché "costretto", ma solo perché "indotto" a farlo, non potrà più contare sull'immunità.

Corruzione - Il codice penale non viene modificato in questo capitolo nel suo impianto originario. Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell'attuale articolo 318 del codice penale relativo alla corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio con la nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione (pena da un minimo di 1 ad un massimo di 5 anni), in grado di fornire una copertura anche all'ipotesi del funzionario "a libro paga" dell'imprenditore. Un forte aumento di pena - si passa da 2-5 anni a 4-8 anni di reclusione - viene previsto poi per la cosiddetta corruzione propria, quella per effetto della quale il pubblico ufficiale compie un atto contrario al proprio dovere d'ufficio. Altri aumenti di pena coprono le ipotesi di corruzione in atti giudiziari (come l'accusa a Berlusconi nel processo Mills, poi finita in prescrizione), il peculato e l'abuso di ufficio.

Nuovi reati: traffico di influenze e corruzione tra privati - Il reato di traffico d'influenze illecite punta a colpire soprattutto gli indebiti arricchimenti di chi, sfruttando le sue relazioni nella burocrazia o la sua posizione di potere, si fa remunerare un'attività di mediazione, che spesso è la premessa della corruzione.  Il reato è stato però parzialmente modificato al Senato per proteggere il lavoro legale delle lobby, in quanto la pena da uno a tre anni riguarda chi prende denaro per una mediazione illecita verso il pubblico funzionario, ma solo "in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

L'altra novità è il rafforzamento della risposta penale rispetto ai passaggi illeciti di denaro nel settore privato. L'obiettivo è realizzato attraverso una revisione dell'attuale articolo 2635 del codice civile, chiamato "corruzione tra privati" (pena da 1 a 3 anni di reclusione). Tra gli autori della corruzione privata la legge include accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di commenti contabili societari, sindaci e liquidatori, anche chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di questi ultimi. La magistratura può procedere su querela della persona offesa, ma la procedibilità d'ufficio è fatta salva se dalla corruzione "deriva una distorsione della concorrenza", il che comprende comunque un largo ventaglio di interventi.  La legge infine amplia il catalogo dei reati, alla cui condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: ai delitti di peculato e concussione, già previsti dalla normativa attuale, si affiancano la corruzione propria e in atti giudiziari.

Incandidabilità dei condannati -  Sul fronte della prevenzione, oltre a norme che limitano il ricorso agli arbitrati nella pubblica amministrazione ed escludono i giudici dagli arbitrati tra privati, il ddl delega il governo ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge un testo unico sull'incandidabilità a parlamentare e ad altre cariche elettive di chi è stato condannato in via definitiva per delitti non colposi.  Il ministro della Pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi ha detto che il governo, per la sua parte, è impegnato a rendere esecutiva la delega in tempo per le elezioni politiche del 2013. La legge prevede inoltre che i condannati per reati contro la pubblica amministrazione non possano far parte di commissioni giudicatrici e di quelle che scelgono i contraenti negli appalti pubblici.

Arriva il whistleblowing - Ogni amministrazione ha l'obbligo di predisporre un piano annuale anti-corruzione. I dirigenti possono essere chiamati a rispondere di danno erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione qualora un reato di corruzione, accertato con sentenza definitiva, sia commesso all'interno dell'amministrazione in cui operano. Inoltre viene garantito l'anonimato a chi segnala illeciti nella pubblica amministrazione, il cosiddetto whistleblower.  Per assicurare più trasparenza nella Pa, le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sui propri siti istituzionali anche i bilanci e i consuntivi, oltre i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi.

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