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Vittoria, il Tar del Lazio conferma scioglimento del comune per mafia

Sicilia
Piazza del Popolo, Vittoria (Wikipedia)

I giudici hanno ritenuto legittima l’adozione della misura dissolutoria per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dell’Ente. Respinto il ricorso dell’ex sindaco 

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Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità del provvedimento con il quale nel luglio dello scorso anno è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Vittoria (Ragusa) per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dell’Ente. Il ricorso amministrativo presentato dall’ex sindaco Giovanni Moscato e dagli ex assessori e consiglieri comunali è stato respinto. "Non ci sembra opportuno - dice Moscato - in un momento così doloroso per la città e nel massimo rispetto per il dolore delle famiglie di Alessio e Simone, morti nel terribile incidente di giovedì sera, alimentare adesso dibattiti politici. Parleremo alla città nei prossimi giorni analizzando, in maniera serena, la sentenza. Adesso è il momento del silenzio, sinora ci sono state già troppe strumentalizzazioni"

Fatti riportati correttamente negli atti

Il Tar, dopo aver sottolineato che "il giudice amministrativo nell'esame delle impugnazioni dei provvedimenti di scioglimento, considerata la natura del procedimento dissolutorio, può esercitare solo un sindacato di legittimità di tipo 'estrinseco', senza possibilità di valutazioni che, al di fuori dell'espressione dell'ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, si muovano sul piano del 'merito' amministrativo”, ha osservato che "i fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale di Vittoria sono stati riportati correttamente negli atti prefettizi e costituivano un quadro indiziario più che sufficiente a condurre all'adozione della misura dissolutoria”. La conclusione è che per i giudici "diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, il provvedimento gravato ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento" di scioglimento dell'Amministrazione "evidenziando, con argomentazione logica e congruente, la sussistenza di numerose circostanze fattuali, dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento”.