Pavia, dentista no vax reintegrato da giudici: può lavorare da remoto

Lombardia

Il tar ha stabilito che, siccome la ratio della norma sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario sta nell’evitare che il medico o l’infermiere non vaccinato possano diffondere il contagio, prima della sospensione le strutture sanitarie sono esortate a trovare mansioni diverse e sicure per il personale No vax

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Nonostante abbia rifiutato il vaccino può continuare a svolgere le attività della sua professione che non comportino il contatto interpersonale con i pazienti ed è quindi illegittima la sospensione dall’albo. Lo ha deciso il tar esprimendosi sul caso di un dentista No vax di Pavia. Il tribunale amministrativo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha riconosciuto che, siccome la ratio della norma che prevede l'obbligo vaccinale per il personale sanitario sta nell’evitare che il medico o l’infermiere non vaccinato possano diffondere il contagio, prima della sospensione le strutture sanitarie sono esortate a trovare mansioni diverse e sicure per il personale No vax (COVID: (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

La decisione

Dopo aver bocciato i molti motivi di ricorso da parte del medico, che ipotizzava presunte (e tutte bocciate) lesioni dei diritti costituzionali, il tribunale ha quindi accolto il ricorso spiegando che "la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali, o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio, non può coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a 'requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative'". Al dentista viene dunque restituito il diritto di seguire i pazienti "da remoto", firmare prescrizioni, svolgere consulenze, e fare qualsiasi attività che non preveda contatto diretto coi pazienti. Gli stessi pazienti del dentista, spiegano i giudici, hanno però diritto a sapere che il medico non è vaccinato, e a questo dovrà provvedere l’ordine professionale. Sottolineano comunque i giudici che qualsiasi violazione del divieto di attività in presenza avrebbe conseguenze penali.

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