Min. Lavoro, in arrivo faq su cig in deroga, tutto su criteri accesso

Lavoro
Getty Images

Ai disabili gravi è concesso anche lo smart working "a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale"

La cig in deroga si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 ed è prevista la proroga di quei tirocini "la cui scadenza cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva" che potranno dunque beneficiare di un prolungamento della durata "per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione". Una comunicazione, questa, che va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

Sono queste alcune delle indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza Covid-19 contenute nella circolare 8 diffusa dalla direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione e dalla direzione generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro. Il provvedimento cerca poi di semplificare le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali: in caso di richieste di cig in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia riferimento a tutte le unità produttive considerate nell'istanza, che verrà trasmesso alla direzione generale dei rapporti di lavoro e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

L'assenza di quei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio è equiparata a malattia, anche quando gli atti siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio. E questo, si legge, "sia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, e senza necessità di produrre certificazione medica".

Per quanto riguarda i lavoratori disabili e l'assistenza a soggetti disabili i giorni di permesso sono in totale, per marzo e aprile, 18: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide. Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre, si legge ancora: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile. Per il personale sanitario, sia pubblico che privato, l'estensione dei permessi è possibile solo "compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza". L'estensione dei permessi è prevista anche ai lavoratori disabili pubblici e privati, che assistono una persona con disabilità e ai lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave. Questi ultimi, spiega ancora la circolare del ministero del Lavoro, possono assentarsi dal servizio e l'assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza comunque non è computata ai fini del comporto.

Stesso trattamento per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita: "possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comporto". Ai disabili gravi è concesso anche lo smart working "a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale". Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

I più letti