Agenzia entrate, bonus 100 euro entro conguaglio fine anno

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Sono deducibili anche le misure di solidarietà alimentare effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

Il bonus di 100 euro sarà riconosciuto dai sostituti d'imposta ''via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno''. Lo chiarisce la circolare dell'Agenzia delle entrate sul decreto legge cura Italia.

Per quanto riguarda la determinazione del limite dei 40mila euro di reddito da lavoro dipendente, l'Agenzia chiarisce che ''bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva''.

Sono deducibili anche le misure di solidarietà alimentare effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo.

Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto del ministro dell'Economia del 24 febbraio 2020, beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal decreto legge 9 (zone rosse), fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Possono rientrare nell'agevolazione anche i soggetti che svolgono un'attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni numero 12/E e 14/E dell'Agenzia, se l'attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

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