Rimborso accise gasolio, le domande scadono il 2 novembre: chi può chiederlo
EconomiaIntroduzione
Le aziende del settore dell'autotrasporto possono richiedere fino al 2 novembre 2026 la restituzione di una parte delle accise versate sul carburante consumato nel terzo trimestre dell'anno. L'agevolazione interessa i rifornimenti effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre e può essere riconosciuta mediante compensazione fiscale oppure attraverso un rimborso in denaro.
Quello che devi sapere
Le indicazioni
Tutte le modalità operative sono contenute nell'informativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), protocollo n. 642547 del 30 settembre 2026. La novità principale riguarda la presentazione delle richieste: per recuperare il credito in compensazione diventa obbligatoria la trasmissione telematica. Gli importi spettanti variano inoltre in relazione alle aliquote applicate durante il periodo di riferimento.
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Come cambiano gli importi
Il valore del beneficio dipende dalla data del rifornimento e dall'imposta applicata al combustibile. Tra luglio e settembre, infatti, diversi provvedimenti hanno modificato temporaneamente l'accisa ordinaria sul gasolio, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 euro ogni mille litri. Nei primi tre giorni di luglio l'aliquota è stata pari a 622,90 euro, per poi tornare a 672,90 euro dal 4 al 27 luglio. Successivamente è scesa a 532,90 euro, valore rimasto in vigore fino al 17 settembre. Tra il 18 e il 25 settembre è risalita a 572,90 euro, raggiungendo nuovamente 622,90 euro negli ultimi cinque giorni del mese.
Per gli autotrasportatori ammessi all'agevolazione, invece, l'aliquota ridotta rimane invariata a 403,22 euro per mille litri. La somma recuperabile corrisponde quindi alla differenza tra questo importo e l'accisa effettivamente sostenuta. Nel dettaglio, per ogni mille litri di gasolio il rimborso ammonta a 219,68 euro per i consumi dal 1° al 3 luglio, sale a 269,68 euro per quelli effettuati tra il 4 e il 27 luglio e diminuisce a 129,68 euro nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 17 settembre. Dal 18 al 25 settembre il beneficio raggiunge 169,68 euro, mentre dal 26 al 30 settembre torna a 219,68 euro.
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Le regole per i biocarburanti
Una disciplina particolare riguarda gli HVO, carburanti paraffinici ottenuti attraverso processi di sintesi o idrotrattamento. Se rispettano i criteri di sostenibilità europei e derivano dalle materie prime autorizzate, beneficiano di un'aliquota ordinariamente ridotta a 617,40 euro ogni mille litri. Anche questa imposta ha subito diverse modifiche durante il trimestre. Per gli HVO conformi, pertanto, il credito recuperabile può essere pari a 214,18 euro, 129,68 euro oppure 169,68 euro per mille litri, secondo il periodo considerato. Quando il biocarburante non soddisfa i requisiti previsti, si applica invece il trattamento fiscale del gasolio tradizionale. Se il fornitore non comunica informazioni sufficienti per verificarne la conformità, l'ADM dispone di utilizzare, nel calcolo del rimborso, l'aliquota più bassa vigente nell'intervallo interessato.
Ulteriori accorgimenti riguardano le imprese dotate di distributori privati. Per il combustibile acquistato nei mesi precedenti, ma utilizzato tra luglio e settembre, assume rilevanza l'accisa applicata alla consegna presso l'impianto, documentata attraverso l'e-DAS. La dichiarazione comprende quindici quadri, da A-1 ad A-15, destinati a distinguere i quantitativi secondo la tipologia di carburante, il periodo fiscale e le condizioni di approvvigionamento.
Chi può richiedere l'agevolazione
Il recupero delle accise è riconosciuto a specifiche categorie di operatori professionali. Nel trasporto merci possono beneficiarne le imprese che utilizzano veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, purché rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa. Tra i destinatari figurano gli iscritti all'Albo degli autotrasportatori, i titolari di licenze per il trasporto in conto proprio e le aziende stabilite nell'Unione europea in possesso delle necessarie qualifiche professionali. L'incentivo interessa inoltre determinate attività di trasporto passeggeri, compresi i servizi pubblici locali e regionali, i collegamenti interregionali e comunitari, quelli gestiti dagli enti pubblici e gli impianti a fune destinati al servizio pubblico. Restano esclusi i mezzi Euro 4 o appartenenti a classi ambientali inferiori, indipendentemente dall'attività svolta. Non sono ammessi neppure i veicoli destinati al trasporto merci con massa inferiore a 7,5 tonnellate e quelli della categoria M1 impiegati per trasportare persone. Gli acquisti devono essere comprovati dalle fatture del fornitore. Per i rifornimenti presso distributori stradali, inoltre, il documento elettronico deve riportare la targa del veicolo.
Come presentare la domanda
Dal 1° ottobre 2026 sono cambiate le procedure per accedere al beneficio. Le imprese che intendono recuperare le accise attraverso la compensazione devono presentare la dichiarazione esclusivamente mediante il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.). Per questa modalità non sono più consentiti l'invio tramite PEC o la consegna cartacea. Gli operatori non ancora abilitati devono quindi richiedere preventivamente l'accesso alla piattaforma. Sul sito dell'ADM, nella sezione dedicata ai benefici sul gasolio per autotrazione del terzo trimestre 2026, sono disponibili il programma aggiornato per compilare la dichiarazione e le specifiche tecniche per predisporre autonomamente i file. Un'altra modifica riguarda il procedimento amministrativo: il silenzio-assenso si forma dopo 30 giorni. L'amministrazione conserva comunque la possibilità di annullare, mediante provvedimento motivato, un'autorizzazione formatasi illegittimamente. È prevista inoltre una procedura eccezionale qualora il sistema respinga una dichiarazione regolare per anomalie riguardanti le targhe, comprese quelle estere. In queste circostanze l'impresa può trasmettere all'ufficio competente, tramite PEC, il file.dic, la dichiarazione firmata e la documentazione richiesta.
Rimborso diretto e compensazione
L'obbligo di trasmissione esclusivamente digitale riguarda soltanto le dichiarazioni finalizzate alla compensazione. Per chi preferisce ricevere direttamente le somme, continuano invece ad applicarsi le procedure tradizionali. La richiesta di rimborso in denaro può essere inoltrata attraverso il servizio doganale oppure tramite PEC, allegando il file della dichiarazione. Soltanto in casi residuali è ammessa la presentazione cartacea accompagnata da un supporto informatico. Le istanze devono raggiungere l'ufficio ADM competente, individuato principalmente in base alla sede operativa dell'impresa. Per gli operatori comunitari valgono specifiche disposizioni collegate alla presenza fiscale in Italia e allo Stato di stabilimento. Chi sceglie la compensazione deve utilizzare il codice tributo 6740 nel modello F24. Per questa agevolazione non trova applicazione il limite annuale di 250mila euro previsto per determinati crediti fiscali. Per ricevere l'accredito su un conto corrente situato in un altro Stato dell'Unione monetaria europea occorre comunicare le coordinate IBAN e BIC.
Le scadenze da ricordare
Come detto, il termine per presentare le dichiarazioni relative ai consumi del terzo trimestre è fissato al 2 novembre 2026. Entro questa data gli operatori interessati devono completare gli adempimenti necessari per richiedere l'agevolazione. Restano inoltre da considerare i crediti maturati nel trimestre precedente, relativo ai consumi effettuati tra aprile e giugno 2026. In questo caso la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2027. Le eventuali somme residue non utilizzate potranno essere recuperate mediante rimborso in denaro con la relativa istanza che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000. Per determinare correttamente il beneficio è quindi necessario verificare le aliquote applicabili, distinguere i consumi in base al periodo e rispettare le modalità di presentazione previste per ciascuna forma di recupero.
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