Rateizzazione cartelle esattoriali, come fare: la guida dell'Agenzia delle Entrate
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Quali somme dovute possono essere pagate a rate? Come (e dove) si presenta la domanda per farlo? A indicare i passaggi da seguire per i contribuenti è lo stesso agente della riscossione
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- Quali somme dovute al Fisco possono essere rateizzabili? Come si presenta la domanda per farlo? E quali sono le modalità di pagamento? È la stessa Agenzia delle Entrate a rispondere a queste domande, con una nuova guida dedicata ai contribuenti
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- Si specifica innanzitutto che sono rateizzabili le somme iscritte a ruolo da Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali. A queste si aggiungono quelle degli altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.), a meno che non abbiano optato “per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione” all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
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- Sono escluse le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione che sono già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta, quelle riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, quelle affidate da Enti che hanno deciso di non delegare il potere di rateizzare i loro crediti e quelle oggetto della Rottamazione ter o della misura agevolativa del Saldo e stralcio
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- Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro
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- Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto
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- Se la somma è sotto i 120 mila euro si può presentare la richiesta tramite il servizio web “Rateizza adesso”, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A quel punto va compilato il modello R1, che poi andrà inoltrato – via Pec – con i documenti di riconoscimento
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- Quando si tratta di importi che vanno oltre i 120mila euro, la richiesta di rateizzazione dovrà essere accompagnata da documenti che dimostrino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata si deve ad esempio inviare certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare. Regole specifiche valgono per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria
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- La procedura per fare domanda è la stessa valida per i debiti fino a 120mila euro, fatta eccezione per i modelli da utilizzare: R2 per le persone fisiche e R3 per le persone giuridiche. A questo punto bisogna mandare, a seconda dei casi, anche l'ISEE o la documentazione sullo stato economico aziendale
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- C'è poi il caso della rateizzazione straordinaria, accessibile dai contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili. Possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni)
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- Bisogna però provare la difficoltà economica in cui si versa. Le persone fisiche dovranno utilizzare il modello R4, quelle giuridiche il modello R5
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- Per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica quando l’importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare che risulta dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE da allegare alla domanda
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- Se invece il contribuente è una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica con la presenza simultanea di due requisiti da indicare nel modello, allegando la relativa documentazione: indice di liquidità tra 0,50 e inferiore a 1 e valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi e proventi) rapportato su base mensile
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- Nel caso di peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione - da dimostrare - è possibile che venga concessa la rateizzazione in proroga, richiedibile però una sola volta. La proroga è ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate, straordinaria fino a un massimo di 120 rate
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- I piani di ammortamento prevedono che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione. Il pagamento delle rate può avvenire tramite l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app con pagoPA, presso i prestatori dei servizi di pagamento aderenti al nodo pagoPA, mediante addebito diretto sul conto oppure presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione