Sismabonus, per tutto il 2024 detrazioni fino all’85%: come funziona
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L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive che si trovano sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3)
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- Per tutto il 2024 è stato prorogato il Sismabonus per le spese di messa in sicurezza antisismica. Sarà possibile una detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare
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- La detrazione sale (al 70 o all'80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi
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- Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto per determinati interventi antisismici la detrazione del 110% (il cosiddetto "Super sisma bonus")
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- Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro)
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- L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires)
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- Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, che si trovano sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
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- Come ricorda Il Sole 24 Ore, il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori del bonus casa si applica anche al sismabonus: è perciò possibile beneficiare del sismabonus ordinario per tutti gli interventi minori assorbiti in quello maggiore (ad esempio, intonacatura, tinteggiatura e rifacimento di pavimenti, necessari al completamento dell’intervento)
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- Inoltre, anche se l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento viene qualificato dagli enti competenti in materia come una ristrutturazione edilizia, per la parte relativa all’ampliamento è possibile beneficiare solo del sismabonus, ma non dell’ecobonus
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- Per gli interventi antisismici in un edificio di un unico proprietario, con “parti comuni non condominiali”, le “parti comuni dell’edificio vanno riferite, secondo quanto specificato con circolare n. 7/E del 2018, pagine 221 e seguenti, in senso oggettivo alle parti comuni a più unità immobiliari”
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- Pertanto, spetta la detrazione di queste spese “su parti comuni con un autonomo limite di spesa” (risposta 62/2019), rispetto a quelle sulle singole unità immobiliari del bonus casa o del sismabonus