Lavoro, arriva l'obbligo di whistleblowing: cosa significa e come funziona
Dal 17 dicembre per le aziende private sopra i 50 dipendenti partirà l’obbligo di adeguare i canali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti sul posto di lavoro. Parliamo del cosiddetto whistleblowing (in italiano soffiata, segnalazione), recentemente regolamentato da una direttiva europea, che riguarda nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro
- Con il termine whistleblowing (letteralmente soffiata), si intende una segnalazione (anonima) di un dipendente che denuncia eventuali illeciti commessi sul posto di lavoro di cui è testimone, dipendente che successivamente a questa segnalazione dovrà essere tutelato dal datore di lavoro
- Questa serie di normative erano già previste per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entrano in vigore anche per il settore privato. In particolare, da luglio, sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti
- Il termine per adeguare i canali aziendali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti inizia dal 17 dicembre 2023 per tutte le aziende che contano più di 50 dipendenti. Mentre per le grandi aziende (più di 249 dipendenti) l’obbligo è scattato lo scorso 15 luglio
- Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti: amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- I datori di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, devono istituire procedure e canali di comunicazione finalizzati ad agevolare le segnalazioni interne all'azienda. È fondamentale garantire l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti. Tale tutela si estende anche ai lavoratori autonomi, non dipendenti ma con un rapporto di collaborazione o consulenza
- Il decreto precisa inoltre quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità vietati. Si tratta in particolare di: licenziamento, sospensione, mancata promozione o retrocessione di grado, cambiamento di mansione, trasferimento, modifiche dell’orario di lavoro, ostracismo, moleste e trattamento sfavorevole
- In caso di mancato rispetto di queste indicazioni le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro
- È importante prestare attenzione al fatto che non dovrebbero essere accettate segnalazioni legate a interessi personali dei dipendenti o alle dinamiche individuali del loro rapporto di lavoro. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente le segnalazioni di potenziali casi di mobbing. Per quanto concerne la tutela della privacy del segnalante, soprattutto nel caso in cui sia necessario rivelare l'identità del segnalante per risolvere la problematica evidenziata, è obbligatorio ottenere il suo consenso