Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: domande rottamazione cartelle entro 2 ottobre

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La scadenza prevista dal decreto è fissata al 30 settembre 2023 ma, cadendo di sabato, slitta al lunedì. I contribuenti residenti nelle zone colpite dai gravi danni causati dal maltempo dello scorso mese di maggio hanno quindi ancora qualche giorno per presentare i moduli. Chi vi potrà accedere verserà solo debito residuo senza sanzioni e interessi

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L'Agenzia delle entrate-riscossione ha annunciato che i contribuenti residenti nelle zone di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dai gravi eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, hanno ancora qualche giorno per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater delle cartelle. La scadenza prevista dal decreto Alluvione è fissata al 30 settembre ma, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo, 2 ottobre. Il provvedimento, infatti, ha prorogato di tre mesi i termini riferiti alla Definizione agevolata per i soggetti che alla data del 1 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto (per tutti gli altri contribuenti il termine ordinario di adesione e' scaduto lo scorso 30 giugno).

Domande da presenterare solo in via telematica

Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi a disposizione sul sito internet di Agenzia Riscossione. L'Agenzia ricorda che l'adesione alla Rottamazione-quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

L'esito delle domande sarà comunicato entro il 31 dicembre

La domanda di adesione alla definizione agevolata può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio disponibile sia in area riservata (tramite Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel) sia in area pubblica (senza necessità di pin e password ma allegando la documentazione prevista). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate-riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge. L'Agenzia invierà entro il 31 dicembre la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo, durante una conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti Covid-19, Roma 5 novembre 2021.  ANSA/FABIO FRUSTACI

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Come funziona per i debiti relativi alle multe stradali

L'Agenzia ricorda anche che la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell'ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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