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Voli cancellati, scioperi e ritardi: ecco i diritti dei passeggeri

Cronaca
Archivio Ansa

Per la cancellazione è possibile ottenere un indennizzo che va da 250 a 600 euro. Sono previste anche l’assistenza con pasti e bevande, adeguata sistemazione in albergo e il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

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Rimborso del prezzo del biglietto, nuova prenotazione su un altro volo, assistenza garantita e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste per i passeggeri in caso di disservizio o cancellazione del volo (è il caso che interessa lo sciopero Ryanair del 25 e 26 luglio, con oltre 600 voli cancellati), imbarco negato e ritardo prolungato. Ecco di seguito le tutele previste per chi viaggia in aereo in base alla Carta dei diritti del passeggero dell'Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac).

Cosa accade in caso di sciopero o cancellazione del volo

Nel caso di cancellazione del volo, anche in caso di sciopero, il passeggero ha diritto ad un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure alla cosiddetta riprotezione (prenotazione su un nuovo volo) il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili. È prevista inoltre l'assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telefono, fax o email. In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa: voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, 400 euro; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, 400 euro; voli internazionali superiori a 3.500 km, 600 euro.

La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi un monte ore che va da 2 a 4 rispetto a quello originale. La compensazione non è dovuta se la compagnia può provare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso o tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivo al massimo 4 ore dopo.

Imbarco negato

In caso di imbarco negato, la compagnia deve effettuare in un primo momento un appello tra i passeggeri per verificare se vi siano dei volontari disponibili a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Nel caso non ci siano, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto di ricevere dalla compagnia una compensazione pecuniaria, un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure una riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili, e l'assistenza.

Ritardo prolungato del volo

Nel caso di ritardo prolungato del volo, il passeggero ha diritto all'assistenza. Il diritto all'assistenza viene riconosciuto in base alla tratta e alla distanza percorsa: voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali superiori a 3.500 km, ritardo del volo di almeno 4 ore. Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.