Separazioni, cosa succede se l’ex non paga l’assegno: quali reati e sanzioni si rischiano
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Ansa e Ipa
Se non viene garantita l’assistenza familiare al coniuge e al figlio in caso di divorzio o di separazione si rischia di violare il Codice penale. La Cassazione ha infatti evidenziato la somiglianza tra le due casistiche, con tutti gli adempimenti penali ed economici che ne conseguono: il diritto al mantenimento del minore resta inviolabile, a prescindere da eventuali accordi tra i genitori
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- Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione che di divorzio. Il Codice penale tutela, infatti, la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale
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- Presenti alcune norme di riferimento, come l’articolo 570 (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), che si applica alle famiglie conviventi, e l’articolo 570-bis (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”) con cui, in particolare, sono state introdotte nel Codice penale le disposizioni incriminatrici in precedenza contenute nella legge sul divorzio. L’inserimento nel Codice penale estende la tutela ai casi di separazione
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- La Cassazione ha osservato (sentenza 2098 del 17 gennaio 2024) che così si è razionalizzata la disciplina della violazione degli obblighi di assistenza, “racchiudendo in un’unica previsione sanzionatoria la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”
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- In particolare, la Cassazione ha respinto le censure mosse all’estensione alla separazione, affermando che questa presenta caratteristiche simili al divorzio: perché, come per il divorzio, il giudice può imporre a un coniuge di versare all’altro un contributo; e perché il coniuge separato può trovarsi in una situazione di obiettiva vulnerabilità e necessità di tutela, essendo la separazione una fase comunque contraddistinta da incertezza, trasformazione e spesso anche tensioni
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- In sostanza, quindi, la norma correttamente punisce gli inadempimenti degli obblighi di natura economica originati da provvedimenti adottati nel corso del procedimento di separazione o di divorzio e stabiliti in favore dei figli o del coniuge
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- Ma a quanto ammonta la sanzione prevista? i giudici hanno chiarito, in un caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente, che questo si deve presentare “serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire”
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- L’obbligo, che grava su entrambi i genitori, di provvedere al sostentamento e al mantenimento dei figli minorenni, impone una specifica indagine sulle due distinte condotte del padre e della madre. L’eventuale allontanamento di un genitore dalla casa familiare, anche se voluto dall’altro, non può esentarlo dal provvedere direttamente a garantire i mezzi di sussistenza ai figli
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- La Cassazione ha anche spiegato che l’accordo tra i genitori concluso in sede stragiudiziale (con cui, nel caso specifico, il genitore affidatario aveva rinunciato all’assegno riconosciuto dal giudice per il figlio e posto a carico dell’altro genitore) non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive che finiscono per ledere il diritto del figlio ad avere i necessari mezzi di sussistenza
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- Ma quando si ferma la rilevanza penale del mancato versamento dell’assegno? Per la Cassazione l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti, escludendo il dolo, non può però essere assimilata all’indigenza totale. Va perciò valutato se, in una prospettiva di bilanciamento, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi non rinunciando a una dignitosa sopravvivenza
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- A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socioeconomico