Figli di coppie con due mamme, Tribunale di Padova respinge ricorsi su atti di nascita

Cronaca

La questione riguardava la possibilità di riconoscere, come figli e figlie di due madri, i bimbi concepiti all'estero da due donne e poi nati in Italia. Per i giudici il ricorso della Procura sul 'doppio cognome' non può avvenire contro l'atto dell'ufficiale di stato civile dell'anagrafe. Il sindaco Giordani: "Passo importante. Oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli"

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Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. La questione sottoposta al Tribunale riguardava la possibilità di riconoscere, come figli e figlie di due madri, i bimbi concepiti all'estero da due donne e poi nati in Italia. Per il sindaco Sergio Giordani si tratta di "un passo importante per le bambine e i bambini e le loro mamme, oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli". Per il primo cittadino "era impossibile immaginare che ci fossero bambini di serie A e bambini di serie B".

I giudici: "Il ricorso non può avvenire contro l'atto dell'anagrafe"

Il ricorso della Procura sul 'doppio cognome' dei bambini con due mamme non può avvenire contro l'atto dell'ufficiale di stato civile dell'anagrafe, che li ha registrati coerentemente con le indicazioni date dai genitori, ma deve riferirsi alle diverse (e più articolate) azioni di status del minore, che vanno percorse con rito ordinario: è uno dei motivi per i quali il Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura di Padova per affermare l'invalidità degli atti di nascita di oltre 30 bambini e bambine di coppie omogenitoriali. "I procedimento di rettificazione degli atti di stato civile - si legge in proposito l'ordinanza - è ammesso solo nei casi in cui debba disporsi l'integrazione di un atto incompleto, o la correzione di errori materiali, o l'eliminazione di eventuali omissioni nelle quali si sia incorsi nella redazione dell'atto, quando debba provvedersi alla ricostruzione dei registri distrutti o smarriti".

 

Al di fuori di questi casi, prosegue il Tribunale, quando si deve procedere ad accertamenti costitutivi "influenti sullo stato delle persone", il giudizio "deve svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione, con la partecipazione dei soggetti che hanno interesse a contraddire alla domanda". I giudici di Padova fanno riferimento alle stesse sentenze della Corte di Cassazione in materia (13000/2019, e 951 del 1993) sottolineando: "in altri termini, nell'azione di rettificazione degli atti di stato civile occorre escludere che lo stato che si vuol documentare sia oggetto di controversia". Perché "mentre per il procedimento di rettificazione l'oggetto formale immediato del giudizio è l'atto, nel giudizio di stato la (eventuale) rettifica dell'atto di stato civile sarà la conseguenza del giudizio svolto sul fatto posto a suo fondamento".  

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