Salvini ha postato sui suoi social un video di cinque anni fa in cui si vedrebbe Iolanda Apostolico, la giudice che nei giorni scorsi ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, durante una manifestazione a Catania per chiedere lo sbarco delle persone dalla nave Diciotti. Mentre le opposizioni si domandano da dove sia spuntato quel filmato e chi lo abbia consegnato al ministro, cresce anche il dibattito su quali siano i comportamenti e le regole che i magistrati devono seguire
Continuano le polemiche riguardo al caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico, che nei giorni scorsi ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto Cutro. Polemiche che si sono accese ancora di più dopo che Matteo Salvini ha postato sui suoi social un video di cinque anni fa in cui si vedrebbe la magistrata durante una manifestazione. "25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla ‘assassini’ e ‘animali’ in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…", ha scritto su X il leader della Lega. Parlando con i colleghi, Apostolico avrebbe spiegato che si trovava tra le forze dell'ordine e i manifestanti, per la maggior parte di estrazione cattolica e in minore misura di esponenti della sinistra, per cercare di evitare contatti tra le due parti. E mentre le opposizioni si domandano da dove sia spuntato quel filmato e chi lo abbia consegnato a Salvini, cresce anche il dibattito su quali siano i comportamenti e le regole che i magistrati devono seguire. Ci si chiede, in particolare, se la giudice Apostolico poteva partecipare alla manifestazione (LO SPECIALE MIGRANTI).
I doveri del magistrato
Una legge del 2006 contiene la normativa su “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati”. Nel primo articolo ci sono i doveri del magistrato: “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni”. Chi viola questi doveri può essere perseguito. In una prima versione si leggeva anche: “Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria”. Questa parte, però, è stata abrogata.
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Gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
Gli articoli 2 e 3, poi, elencano una serie di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni e fuori dell'esercizio delle funzioni. Nel primo gruppo, ad esempio, rientrano i comportamenti che “arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti”; la mancata comunicazione di una situazione di incompatibilità al Csm; l’interferenza ingiustificata nell’attività giudiziaria di un altro magistrato; i comportamenti scorretti “nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”; le gravi violazioni di legge per “ignoranza o negligenza inescusabile”; la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o non pubblicabili e la violazione del dovere di riservatezza; rilasciare “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”.
Gli illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
Invece, per quanto riguarda gli illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, ci sono ad esempio: l'uso della qualifica di magistrato per avere vantaggi ingiusti; il “frequentare una persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone”; l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza l’autorizzazione del Csm; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria; l’ottenere agevolazioni o prestiti da persone che il magistrato sa essere implicate in procedimenti penali o civili o dai loro avvocati o comunque da soggetti coinvolti nei procedimenti; la partecipazione ad associazioni segrete; “l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato”. In ogni caso, si legge, “l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”. Tra le sanzioni ci sono ammonimento, censura, perdita dell’anzianità, sospensione delle funzioni per un determinato periodo, rimozione.
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Le norme abrogate
Non sono previsti come illeciti né perseguibili, perché gli articoli sono stati abrogati, alcuni comportamenti che riguardano il modo in cui i magistrati possono esprimere opinioni - quindi anche manifestare - e che in un primo momento erano inseriti nel provvedimento. Era considerata illecita, ad esempio, “la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo”. Era considerato illecito anche “ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza”. E rappresentava una violazione anche “rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura”.
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Il codice etico
Alcune indicazioni sul comportamento dei magistrati, anche se non sono più contenute nella legge del 2006, si trovano nel codice etico della categoria. “Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità”, si legge. E in un altro passaggio: “Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione. Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica”. Inoltre, dice ancora il codice etico pubblicato sul sito dell’Anm: “Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati”. “Il magistrato – si legge in un altro passaggio – garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Nell'espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all'elettorato e ai gruppi associativi. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine. Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale”. Inoltre, “assicura che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità”.