Secondo la Camera di consiglio è costituzionalmente illegittima la norma che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo
La Corte costituzionale apre la via per uno sconto di pena a Alfredo Cospito, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, dove due ordigni furono fatti esplodere nel 2006 senza causare vittime né feriti. Cospito è l'unico anarchico detenuto al 41 bis e da settimane è ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame contro il carcere duro cominciato 6 mesi fa (L'ISTANZA RIGETTATA - IL PARERE DELLA CASSAZIONE).
Le motivazioni della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale "nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo", spiega una nota della Consulta. Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".
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La difesa: "Restituita dignità a Cospito"
L’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Cospito, dopo la decisione della Consulta ha detto: "Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l'applicazione. La decisione di quest'oggi della Corte costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito’’. Il legale ha aggiunto: ‘’Rifuggendo dai tentativi di politicizzare le singole vicende giudiziarie il Giudice delle leggi ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'art. 69 comma IV nella parte in cui non prevede la possibilità della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata per i reati per i quali è prevista la pena fissa dell'ergastolo. Come avevamo sempre affermato fin dall'udienza del 5 dicembre scorso e ribadito quest'oggi – prosegue il penalista - la pena fissa dell'ergastolo è ‘ex se’ indiziata di incostituzionalità e il divieto di bilanciamento acuisce questo giudizio, impedendo al Giudice della cognizione di individualizzare la pena per il fatto commesso dall'imputato. La Corte ha condiviso il ragionamento della difesa. Un grande successo per il diritto – conclude Rossi Albertini - e per la vicenda giudiziaria involgente Alfredo Cospito’’.
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Già condannato a 20 anni di carcere
Cospito sta già scontando i 20 anni di reclusione che gli sono stati inflitti per quella vicenda, ma la pena doveva essere rideterminata dalla Corte d'assiste d'appello di Torino dopo che la Cassazione ha riqualificato il reato contestato, aggravandolo, come strage politica. Sono stati proprio i giudici di Torino a investire la Consulta chiamata a decidere se è conforme ai principi della Costituzione l'articolo 69 del codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi, come quello di Cospito, di recidiva aggravata.