Omicidio per “tempesta emotiva”, la Procura ricorre contro la sentenza delle polemiche

Cronaca

I pm hanno deciso di ricorrere alla Suprema Corte dopo che i giudici di appello hanno ridotto da 30 a 16 la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei. Nella sentenza si riconoscono le attenuanti generiche per lo stato psicologico dell’uomo

La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza, la Corte ha concesso le attenuanti generiche anche perché l'uomo sarebbe stato in preda a una “tempesta emotiva”. L'ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio De Francisci chiederà alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi.

La pena dimezzata per la “tempesta emotiva”

Castaldo, 57 anni, ha ucciso Olga Matei, il 5 ottobre 2016 a Riccione, strangolandola a mani nude. In primo grado era stato condannato a 30 anni (ergastolo ridotto per il rito abbreviato). In appello, invece, nonostante sia stata riconosciuta l’aggravante di motivi abietti e futili, i giudici sono scesi a 16 anni concedendo le attenuanti generiche. Nella sentenza si legge che sebbene la gelosia provata dall'imputato fosse un sentimento "certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione", tuttavia essa determinò in lui, "a causa delle sue poco felici esperienze di vita" quella che il perito psichiatrico che lo analizzò definì una "soverchiante tempesta emotiva e passionale". Una condizione, questa, "idonea a influire sulla misura della responsabilità penale".

Il presidente della Corte: “Gelosia non è stata una attenuante”

"La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l'aggravante dell'avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione)", ha però spiegato il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna, fornendo alcuni chiarimenti "tecnici" sulla sentenza e negando di aver considerato la gelosia in sé come un’attenuante. "La misura della responsabilità (sotto il profilo del dolo) era comunque condizionata dalle infelici esperienze di vita, affettiva, pregressa dell'imputato, che in passato avevano comportato anche la necessità di cure psichiatriche, che avevano amplificato il suo timore di abbandono", continua Colonna. "Questo è il dato rilevante al di là della frase, che è comunque tratta testualmente dal perito: 'soverchiante tempesta emotiva e passionale'". Colonna sottolinea inoltre che la concessione delle attenuanti si è basata anche sulla "immediata e spontanea confessione" e sul fatto che l'imputato "seppur in forma incompleta, ha tentato di iniziare a risarcire la figlia della vittima".

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