Provincia condannata, accolto il ricorso di Asgi
(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per poter richiedere l'alloggio popolare Itea è illegittimo. A dirlo, con un'ordinanza emessa oggi, il giudice del Tribunale di Trento Giorgio Flaim, che ha accolto il ricorso promosso da Asgi e da un cittadino etiope - assistiti dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso - per contestare il criterio richiesto dalla legge provinciale n. 5 del 2019 e che è necessario anche per ottenere contributi economici per il pagamento dei canoni.
I ricorrenti hanno contestato sia l'illogicità di richiedere un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una prestazione di carattere provinciale, sia gli effetti discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti cittadini stranieri anche se inseriti da tempo nel contesto locale. Il giudice, la cui decisione è immediatamente esecutiva, ha quindi ordinato di "disapplicare" la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo, eliminando il requisito dei 10 anni di residenza. La Provincia di Trento è stata inoltre condannata a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della ordinanza.
"La decisione dovrebbe essere materia di riflessione anche per il Governo rispetto alle norme sul reddito di cittadinanza - hanno dichiarato i legali dei ricorrenti -, per il Trentino poi è un primo passo molto importante per rimuovere le norme introdotte dalla Provincia negli ultimi anni in materia di welfare che hanno determinato effetti gravissimi di esclusione in danno degli stranieri, in contrasto con le politiche di inclusione che l'Unione europea ci sollecita". (ANSA).