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Approvata la legge sul diritto all'oblio oncologico alla Camera

Politica

La legge vuole garantire ai pazienti guariti dal cancro la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, in particolare per l'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, ma anche per le procedure di adozione di minori e di accesso ai concorsi

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Approvate all'unanimità dall'Aula della Camera le norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il testo della cosiddetta legge sull'oblio oncologico, che ora passa al Senato, introduce un "diritto all'oblio" per garantire ai pazienti guariti dal cancro la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, ma anche alle procedure di adozione di minori e di accesso ai concorsi. La vigilanza sull'applicazione delle nuove norme viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali.

Le norme in tema di servizi finanziari, bancari e assicurativi

Il testo riguarda in particolare il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente in merito a patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Procedure concorsuali e adozioni

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. L'oblio oncologico vale anche al fine della richiesta di adozione di un figlio.

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