Il Consiglio ha valutato l'appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non vaccinato, contro l'Università di Palermo per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di vaccinazione anti Covid. Il Cga ha valutato l'appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non vaccinato, contro l'Università di Palermo per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar. Il Cga prende in esame la vicenda della sospensione dalle attività lavorative dei sanitari che non si vaccinano, ma la questione sollevata riguarda l'obbligo per tutti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)
La posizione del Cga
Il Consiglio dichiara "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili"". E anche dell'art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui "non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione".
La decisione
Il Cga ha deciso dopo aver esaminato la corposa documentazione, prodotta dal collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, chiesta lo scorso gennaio per la "verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale". Nell'udienza camerale del 16 marzo sono stati chiesti chiarimenti all'organo incaricato dell'istruttoria e sono intervenuti Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, e Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanità. L'ordinanza è stata decisa in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati Rosanna De Nictolis, presidente, Maria Stella Boscarino, estensore, e Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone, Antonino Caleca, consiglieri.
I dubbi
Il Cga prosegue: ”È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale richiamato" l'art. 32 della Costituzione. Nel novero dell'elencazione degli effetti collaterali "rientrano - continua il Cga per la Regione siciliana -, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l'invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso. Vero è che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell'imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all'ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini "sacrificabili")".