Danni da ritardo avvio professione e sofferenza per ingiustizia
(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Il Ministero dell'Istruzione e un liceo di Savona dovranno risarcire in solido una architetto con 10 mila euro per i danni economici e la sofferenza patita a causa dell'illegittima bocciatura subita ai tempi in cui era studentessa della terza classe dell'istituto superiore nell'anno scolastico 2010-2011. Lo stabilisce una sentenza del Tar della Liguria. "Il danno patrimoniale deriva dal lucro cessante patito per aver ottenuto il diploma di maturità al termine dell'anno scolastico 2013/2014, anziché 2012/2013 e per avere differito di un anno gli studi universitari e l'inizio dell'attività professionale - spiega il Tar - Superato l'esame di abilitazione ha cominciato ad esercitare la professione di architetto, ottenendo i primi guadagni nell'agosto del 2021. Dunque, a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente - laureatasi in corso - ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l'attività lavorativa produttiva di reddito". I giudici amministrativi hanno precisato che il pregiudizio economico ristorabile non coincide totalmente con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la percezione dei guadagni è stata non già definitivamente persa, ma posticipata nel tempo. Il ritardo si ripercuote anche sui contributi previdenziali da versare e ai fini pensionistici.
"Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo, la somma di 8.700 euro pari a circa un quarto del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria (ossia 34.555 euro in base al rapporto Inarcassa) - precisa la sentenza - Si reputa che nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell'alunno patema d'animo, afflizione, frustrazione ed angoscia. Per tale sofferenza si stima equo liquidare 1.300 euro, più rivalutazione monetaria e interessi legali". (ANSA).