Accolto ricorso genitore amministratore sostegno figlia
(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - "Rispetto al fondamentale diritto alla salute della ricorrente, le esigenze dell'Azienda sanitaria locale di natura finanziaria non possono che recedere". È la motivazione con cui il Tar della Liguria ha autorizzato una paziente genovese al trasferimento all'estero per cure di altissima specializzazione, dopo sei mesi di battaglie burocratiche e legali portate avanti dal genitore amministratore di sostegno della figlia, bisognosa di assistenza particolare, alla quale l'Asl 3 Genovese aveva negato per due volte la possibilità farsi curare all'estero, prima per "la mancanza di un piano riabilitativo individuale redatto da un medico specialista", poi sostenendo "che le medesime prestazioni potrebbero essere effettuate anche in Italia". L'ordinanza del Tar accoglie l'istanza cautelare del genitore, in attesa dei tempi burocratici dell'udienza nel merito del ricorso fissata il prossimo ottobre. "Nessuno dei due centri sul territorio nazionale individuati dall'Asl 3 ha dato risposta garantendo la prestazione nel termine di 15 giorni dalla richiesta, come previsto dalle normative, e quello che infine ha fornito un riscontro ha comunque prefigurato una serie di adempimenti (una valutazione preliminare e la redazione di un piano riabilitativo individuale) incompatibili con l'effettuazione a breve del ciclo di cure, necessaria per non interrompere la periodicità del trattamento - spiega il Tar nell'ordinanza che accoglie l'istanza cautelare presentata dal genitore amministratore di sostegno della paziente - Le prestazioni offerte dal centro italiano potranno essere riconsiderate per i prossimi cicli di cura, dato il maggior tempo a disposizione, anche nell'ottica di collaborazione e buona fede cui devono ispirarsi i rapporti tra cittadino e Amministrazione. L'interesse della ricorrente si correla al fondamentale diritto alla salute, rispetto al quale, nel bilanciamento proprio di questa fase, le esigenze dell'Asl, di natura finanziaria, non possono che recedere. La ricorrente deve quindi essere autorizzata al trasferimento per cure di altissima specializzazione all'estero, con riserva dell'Asl di ripetere le somme in caso di rigetto del ricorso nel merito".
(ANSA).