Espulsione ricettatore marchi falsi, CdS manda atti a Consulta

Liguria

Per giudici possibile violazione Costituzione

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(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Il Consiglio di Stato con un'ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa sull'immigrazione nella parte in cui prevede l'inserimento dell'articolo 474 del codice penale - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsi - tra i reati ostativi che automaticamente portano alla negazione del permesso di soggiorno.
    Il caso nasce da un ricorso al Consiglio di Stato contro il ministero dell'Interno presentato da un cittadino senegalese che si era opposto al decreto con cui il Questore di Genova gli aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in base alle "numerose denunce per ricettazione e introduzione in Italia e di commercio di prodotti con marchi falsi" e una "condanna alla pena di 2.350 euro di multa con decreto penale emesso dal Tribunale di Imperia diventato irrevocabile nel 2016".
    Il Consiglio di Stato solleva ''la questione di legittimità della normativa sull'immigrazione nella parte in cui prevede che il reato di cui all'articolo 474 c.p. sia automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno'', ritenendola in contrasto ''con gli articoli 3, 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) relativo al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza''.
    "Escludere l'art. 474 c.p. dal novero dei reati automaticamente ostativi non tradirebbe lo spirito della ratio legis, la tutela della sicurezza collettiva e dell'ordine pubblico - spiega il Consiglio di Stato nell'ordinanza che sospende il giudizio sul caso del senegalese trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale - Permetterebbe unicamente all'amministrazione competente di valutare se la condotta - prendendo come esempio il caso di specie - di detenzione di alcuni capi di abbigliamento con marchi contraffatti, in assenza di legami familiari, possa ritenersi in contrasto con la permanenza del cittadino straniero sul territorio italiano".
    (ANSA).
   

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