Sfratto lampo per morosità: cos'è e le novità in discussione al Senato

Economia

Secondo le nuove disposizioni, una volta notificato l’atto di precetto, l’inquilino avrebbe a disposizione un arco temporale di soli 10 giorni per liberare spontaneamente l'immobile. Qualora questo termine decorra invano, la procedura esecutiva si attiverebbe immediatamente, con l'obiettivo di concludere lo sgombero entro un massimo di 30 giorni

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Il decreto Sicurezza punta a rivoluzionare profondamente la gestione delle occupazioni senza titolo e delle morosità incolpevoli, affrontando il problema dei tempi della giustizia civile che, ad oggi, possono far trascinare una pratica di sfratto per anni. La proposta di legge, contenuta nel ddl n. 1610 attualmente al vaglio del Senato, introduce il concetto di "sfratto lampo", un meccanismo accelerato volto a garantire ai proprietari una restituzione rapida del bene immobile.

Dieci giorni per liberare spontaneamente l'immobile

Secondo le nuove disposizioni, una volta notificato l’atto di precetto, l’inquilino avrà a disposizione un arco temporale di soli 10 giorni per liberare spontaneamente l'immobile. Qualora questo termine decorra invano, la procedura esecutiva si attiverebbe immediatamente, con l'obiettivo di concludere lo sgombero entro un massimo di 30 giorni. La vera novità sul piano tecnico è l’eliminazione del tradizionale preavviso di rilascio (previsto dall'articolo 608 del codice di procedura civile): questo significa che l'ufficiale giudiziario potrebbe intervenire senza inviare ulteriori comunicazioni preventive, riducendo drasticamente i tempi morti della burocrazia.

Innalzamento della soglia di tolleranza

Per quanto riguarda la morosità, la riforma introduce un leggero innalzamento della soglia di tolleranza: il procedimento accelerato potrà essere avviato solo dopo il mancato pagamento di due canoni mensili, a differenza della normativa attuale che permette l'azione già dopo una sola mensilità (se il ritardo supera i 20 giorni). Una volta raggiunta questa soglia, però, l'iter non prevederebbe più le lungaggini odierne, applicandosi indistintamente sia alle abitazioni principali che alle seconde case o agli immobili detenuti a scopo di investimento.

Istituzione dell'Autorità per l’esecuzione degli sfratti

Un pilastro fondamentale di questa riforma è l'istituzione dell’Aes (Autorità per l’esecuzione degli sfratti). Si tratta di un nuovo ente pubblico che avrebbe il compito di centralizzare e snellire le operazioni di sgombero, sollevando in parte il giudice civile dalla fase esecutiva e garantendo una maggiore capillarità e velocità negli interventi sul territorio. Infine, il testo ridefinisce il concetto di protezione per le cosiddette categorie fragili. Sebbene la riforma non cancelli totalmente le tutele per i soggetti vulnerabili - come gli ultrasettantenni, i disabili, i malati gravi o i nuclei familiari con figli minori - ne limita drasticamente l'estensione. In presenza di queste condizioni, sarà possibile ottenere un solo rinvio dell'esecuzione, per un periodo non superiore a 60 giorni. Superata questa finestra temporale di "grazia", lo sgombero diventerebbe obbligatorio e non più procrastinabile, stabilendo un confine netto tra il diritto all'assistenza sociale e il diritto di proprietà.

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