Inps, nuovi limiti di reddito compatibili con la disoccupazione: ecco gli importi
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Per Naspi e Dis-Coll, la normativa prevede il mantenimento del sussidio anche con la possibilità di cumulo con redditi derivanti da attività lavorativa. L’istituto di previdenza ha chiarito le soglie riferite al 2023 e 2024. Sale a 8.500 euro il limite per entrate da lavoro dipendente e parasubordinato per tenere la Naspi
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- Sale a 8.500 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato che si può avere nel 2024 mantenendo il sussidio di disoccupazione. La novità è stata chiarita dall'Inps con un messaggio
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- La normativa del 2015 ammette, per la Naspi, la possibilità di cumulo con redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma
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- Invece per la Dis-Coll (sussidio per i collaboratori) è ammessa la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'Inps il reddito annuo presunto
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- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha modificato l'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente
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- Il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per il 2023 (invariato rispetto al 2022) e pari a 8.500 euro per il 2024. Il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022)
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- L'Inps ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto
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- La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita nel 2015 ed erogata su domanda dell’interessato. Spetta a lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione
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- La domanda va presentata online tramite il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
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- L’indennità di disoccupazione mensile è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Non spetta, invece, a: collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
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- La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Oppure tramite Contact center, enti di patronato e intermediari dell’Istituto