Fisco e disabilità, quali sconti chiedere per risparmiare sull’Irpef
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Per le persone non completamente autonome ci sono numerose agevolazioni fiscali, in particolare per le spese sanitarie e per quelle di assistenza. Ecco come capire come indicarle nel modello 730 e quali benefici si possono richiedere
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- Il Governo italiano mette a disposizione numerose agevolazioni per le persone con disabilità, la maggior parte delle quali riguardano l’ambito delle spese sanitare e per l’assistenza e la cura. Le norme però sono varie e non è facile capire come indicare questi costi nel modello 730
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- Una delle principali misure è quella che riguarda gli oneri deducibili dal reddito complessivo, che riducono direttamente l’imponibile assoggettato all’Irpef. Tra questi rientrano le spese di assistenza specifica e le spese mediche generiche
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- Per attestare le spese di assistenza specifica, dalla fattura o dal documento di spesa rilasciato dal professionista sanitario, deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa
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- In caso di ricovero della persona con disabilità in una Rsa o altro istituto di assistenza, non si può dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte relativa a spese mediche e paramediche di assistenza specifica, di solito indicate separatamente in fattura o in una certificazione rilasciata dall’istituto
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- Per le spese di assistenza specifica la legge non prevede un limite massimo di importo. Il costo può essere dedotto dal disabile o dal familiare che l’ha sostenuto, anche se riguardante un soggetto non a carico fiscalmente, per esempio perché ha una pensione minima superiore ai 2.840 euro annui
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- Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto
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- Sono considerati “disabili” le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica di cui all’articolo 4 legge n. 104/1992, nonché coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra
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- Se una spesa non rientra tra gli oneri deducibili, va verificato se può far parte delle spese detraibili del 19% dell’Irpef. Si tratta ad esempio delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza nel quotidiano, qualora l’addetto non rientri tra il personale professionale qualificato sopra descritto. Tali spese sono detraibili al 19% ma solo fino a un importo massimo di spesa di 2.100 euro e a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro