Bonus 550 per lavoratori part-time, entro il 15 dicembre si può fare domanda all’Inps
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L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti. La finestra per presentare la domanda si è aperta a novembre
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- L’agevolazione dedicata ai lavoratori part-time e stagionali, che prevede un bonus annuale di 550 euro una tantum, è stata rinnovata anche per il 2023
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- Come specifica l’Inps, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti
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- L’indennità è stata confermata tramite il decreto Anticipi. Il provvedimento specifica che l’indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane
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- Alla data della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, e neanche percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico
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- Per accedere al bonus è necessario fare domanda all'Inps entro il 15 dicembre 2023, esclusivamente per via telematica. Dalla pagina Inps, tramite Spid, Carta d’idenità elettronica o Carta nazionale dei servizi, si deve entrare nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e da lì “Prestazioni e servizi”, poi selezionare “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”
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- È inoltre possibile fare richiesta negli istituti di Patronato o contattando il servizio telefonico di Contact Center Multicanal raggiungibile da numero fisso al 803 164, o da telefonia mobile al 06.164164
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- Come accennato, l'agevolazione non è compatibile con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) né con il trattamento pensionistico. Può essere riconosciuta solo una volta a ciascun lavoratore e non concorre alla formazione del reddito. È invece possiible cumularla con l’assegno di invalidità
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- Questi lavoratori quindi svolgono la propria attività a tempo pieno, ma durante periodi limitati dell'anno: è il caso ad esempio dei dipendenti delle mense scolastiche, inoccupati durante la chiusura estiva delle scuole