Assegno temporaneo per figli minori: come funziona e a chi spetta
Si tratta, specifica il sito dell’Inps, di una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso di specifici requisiti. L’assegno "spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’Anf”
Già attivo dall’1 luglio e previsto fino al 31 dicembre, l’assegno temporaneo per i figli minori è una prestazione transitoria che, specifica l’Inps, va alle famiglie “in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo”
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Cos’è l’assegno temporaneo - Si tratta di una “misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli”
La comunicazione dell'Inps
A chi spetta - L’assegno, conferma l’Inps, “spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF”
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Come funziona – L’Istituto nazionale per la previdenza sociale fa sapere che “l’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50mila euro di ISEE )"
In particolare, “l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%”
Non solo: l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7mila euro (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50mila euro di ISEE. Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente)”
L’Inps specifica inoltre che “nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare”
Quando e come viene pagato - “L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità: accredito su conto corrente; bonifico domiciliato presso l’ufficio postale; carta di pagamento con IBAN; libretto postale intestato al richiedente”
In caso di genitori separati – L’Inps comunica anche la specifica in caso di genitori separati o comunque non conviventi: “Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta”
I requisiti necessari – Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
Non solo: il richiedente deve essere “soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età, residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale Infine è obbligatorio essere in possesso di un ISEE in corso di validità”
Come si fa la domanda – Per quanto riguarda i tempi e la modalità di presentazione della domanda, questa può essere inoltrata fino al 31 dicembre 2021 attraverso il “portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali
Inoltre è possibile presentare la domanda tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164, così come attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. L’Inps ricorda che “per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda”
Le limitazioni – Come specificato dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale, “non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto”
Infine viene specificato che “in caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio: è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione”. Importante ricordare anche che “i beneficiari di Rdc non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’Inps”