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Rientro dei cervelli, la normativa che prolunga lo sconto fiscale ai rimpatriati in Italia

Economia
©Ansa

Entro il 30 agosto si può prolungare il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati che hanno concluso nel 2020 i primi cinque anni. Per chi ha famiglia, ha comprato casa o deve comprarla è prevista una tassazione ridotta a seconda dei casi

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Il 30 agosto è il termine per prolungare il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati per chi ha concluso nel 2020 i primi cinque anni. Dal 2021 c'è la possibilità di ottenere una riduzione delle imposte per altri cinque. Chi ha diritto all'agevolazione sono coloro che hanno famiglia e hanno comprato o compreranno una casa e godono delle agevolazioni per essere rientrati in Italia prima del 1° aprile 2019. Le disposizioni sono entrate in vigore a gennaio e il termine è stato prolungato di due mesi, al 30 agosto, per chi ha concluso il primo periodo agevolato a dicembre 2020.

Lo sconto e l'importo da versare

La normativa prevede due aliquote diverse per lo sconto fiscale a seconda del numero di figli e se ha o intende acquistare una casa. Un lavoratore dipendente o autonomo che ha almeno un figlio minorenne o ha comprato o intende acquistare casa entro 18 mesi dall'opzione del regime agevolato (anche se senza figli), pagherà le tasse sul 50% del reddito. Chi ha tre o più figli e ha comprato o comprerà casa avrà tassato solo il 10% del reddito. Per poter usufruire dell'agevolazione, però, c'è da pagare una sorta di "tassa d'ingresso" pari al 10% del reddito da lavoro del periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, per chi ha un figlio o una casa, e al 5% per chi ha almeno 3 figli e una casa. Per il pagamento si deve utilizzare l'apposito modello F24 e la somma va versata in un'unica soluzione.

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Come fare richiesta per la proroga del regime agevolato

Per usufruire della proroga bisogna consegnare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro con nome, cognome e data di nascita; il codice fiscale; l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta; l'impegno a comunicare  ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio; i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l'impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione; il numero e la data di nascita dei figli; l'ammontare dei redditi di lavoro  oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione; gli estremi del versamento. Il datore di lavoro applicherà lo sconto dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. A fine anno si effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. I lavoratori autonomi devono invece comunicare l'adesione al regime agevolato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento d'ingresso e potranno applicare la riduzione dalla successiva dichiarazione dei redditi.