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Comunicazione PEC obbligatoria entro il 1° ottobre, ecco per chi

Economia

Tutte le imprese, sia societarie che individuali, dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta certificata. Il mancato adempimento comporterà l'assegnazione di un nuovo domicilio digitale e una sanzione amministrativa

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Entro il 1° ottobre le imprese, sia in forma societaria che individuale, avranno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC. A stabilirlo il Decreto Semplificazioni, che indica anche le conseguenze per il mancato adempimento: l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale ed una sanzione amministrativa.

Chi ha l'obbligo di comunicare la propria Pec

L'obbligo di comunicazione della propria PEC (Posta elettronica certificata) riguarda sia le imprese in forma societaria che quelle individuali, rappresentate da un libero professionista. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il  1° ottobre, rispettivamente al registro delle imprese, per quanto riguarda ditte e società e all'ordine di appartenenza per i professionisti. Lo prevede l'articolo 37 del decreto legge n. 76 del 2020, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, mirato a facilitare il rapporto di professionisti e imprese con la Pubblica Amministrazione. Nel decreto si fa spesso riferimento al "domicilio digitale", che non è altro che il recapito informatico, inserito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e disponibile per gestori ei servizi e pubbliche amministrazioni.

Sanzioni in caso di mancata comunicazione

La mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC entro il termine ultimo stabilito comporta due conseguenze. Un nuovo e diverso indirizzo di posta certificata viene assegnato d'ufficio. In secondo luogo, viene comminata una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata per le società e triplicata per i singoli professionisti, in base a quanto previsto dal codice civile. Si parla di cifre che vanno dai 206 ai 2.064 euro per le imprese e dai 30 ai 1.548 euro per quanto riguarda le imprese individuali. Per i professionisti è stato, inoltre, stabilito l'obbligo di diffida ad adempiere, da parte del collegio o ordine di appartenenza, entro 30 giorni. La mancata ottemperanza alla diffida può portare alla sospensione del relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

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