L'attuale ad di Pirelli agì solo allo scopo di difendersi nella vicenda di spionaggio Kroll-Telecom, che lo vedeva accusato di ricettazione. La Cassazione ha motivato così la conferma definitiva dell'appello ter, conclusosi a novembre 2018 con il riconoscimento della scriminante dell'aver agito a tutela dell'esercizio del proprio diritto di difesa
Marco Tronchetti Provera agì solo allo scopo di difendersi nella vicenda di spionaggio Kroll-Telecom, che lo vedeva accusato di ricettazione. Così, la stessa Cassazione - che aveva annullato due volte l'assoluzione della Corte di appello di Milano dell'ex presidente di Telecom, oggi ad di Pirelli - con la sentenza n. 2457 ha motivato la conferma definitiva dell'appello ter, conclusosi a novembre 2018 con il riconoscimento della scriminante dell'aver agito a tutela dell'esercizio del proprio diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione e posto alla base della causa scriminante prevista dall'articolo 51 del Codice penale per chi commette un reato con il solo fine di esercitare un diritto.
La vicenda Telecom-Kroll
Tronchetti Provera era stato accusato di ricettazione per aver acquisito dall'ufficio di sicurezza della Telecom un cd contenente i dati raccolti dalla società investigativa Kroll contro la società italiana, i suoi vertici e i loro familiari. L'incarico investigativo si inseriva nella scalata a Telecom Brasil, che vedeva il manager italiano opposto all'allora amministratore delegato della società brasiliana, Carla Cico, costituitasi partecivile contro Tronchetti Provera e oggi condannata a rifondere le spese processuali. L'errore, secondo la Cassazione, del precedente giudizio assolutorio era stato quello di riconoscere la legittima difesa nell'acquisizione illecita dei dati informatici di Kroll, invece della corretta causa scriminante dell'esercizio di un diritto, come quello di difendersi.