Diffama azienda su Facebook, Cassazione: legittimo il licenziamento

Cronaca
Corte di Cassazione (foto d'archivio: GettyImages)

Un post di disprezzo sul social e il datore di lavoro la licenzia. Una donna è ricorsa al tribunale di Forlì, alla Corte d'Appello di Bologna e infine alla Suprema corte. Per tutti i giudici ha leso la reputazione dell'impresa, giusta la rescissione del contratto

Denigrare su Facebook l’azienda per cui si lavora è un motivo sufficiente per essere licenziati. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, che ha rigettato il ricorso di una donna che chiedeva di dichiarare illegittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro. Licenziamento già confermato dal tribunale di Forlì e poi dalla Corte d'appello di Bologna.

Il post diffamatorio su Facebook

La donna lavorava in un'impresa di commercio di sistemi antifurto e sicurezza. Un giorno scrive un post di disprezzo nei confronti dell’azienda su Facebook: "mi sono rotta i c... di questo posto di m.... e per la proprietà". Viene licenziata, ricorre al Tribunale di Forlì che nella sentenza di primo grado dà ragione al datore di lavoro: irrilevante che non fosse stato specificato nel post il nome del rappresentante della società, dato che era facilmente identificabile il destinatario. Il post era diffamatorio: legittimo dunque il licenziamento. Stesso tipo di verdetto alla Corte d'appello di Bologna. La donna decide di fare ricorso alla Cassazione.

Il verdetto definitivo: licenziamento legittimo

E nemmeno la Suprema corte le dà ragione. "La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”, afferma la Cassazione. Il licenziamento è dunque legittimo perché il messaggio ha toni diffamatori  e perché in grado di raggiungere un gruppo di persone “apprezzabile per composizione numerica”. Il post denigratorio su Facebook assume gli stessi contorni del più tradizionale reato di diffamazione (“l'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone”, punita  dall'art. 595 del Codice penale) e come tale, conclude la Corte, “correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo". Cessata la fiducia fra datore e dipendente, la risoluzione del contratto è l’unica strada percorribile.

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