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Rc auto, classe merito ora trasferibile anche fra le coppie di fatto

Cronaca
(Fotogramma)

Fra le novità, anche l'“attestato di rischio dinamico”: impedisce agli automobilisti in cattiva fede di denunciare un incidente solo dopo aver cambiato compagnia, così da beneficiare nel passaggio a un'altra di un prezzo più basso

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Coppie di fatto con gli stessi diritti di quelle coniugate, almeno per quel che riguarda l’assicurazione dell’automobile. Una delle novità introdotte dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) prevede che sia possibile trasferire la "classe di merito" della polizza Rc auto anche da uno all’altro dei componenti di una coppia di fatto, e non solo fra coppie sposate o dai genitori ai figli.

Il provvedimento

L’Ivass ha emanato un provvedimento (numero 72 del 16 aprile 2018) che descrive i nuovi criteri di individuazione della “classe di merito di conversione universale”, ovvero il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basano le compagnie assicurative per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato. La classe di merito è collocata in una scala che va da 1 (valore migliore) a 18 (valore peggiore). Quando un guidatore si assicura per la prima volta gli viene assegnato un livello prestabilito (CU 14), ma il decreto Bersani (legge n° 248 del 4 agosto 2006) prevede che il proprietario del mezzo possa partire da una classe di merito inferiore, corrispondente o alla classe di merito di un mezzo già in suo possesso o alla classe di merito di un componente del nucleo familiare convivente. E qui arriva la novità prevista dall’Ivass, per cui la classe di merito potrà essere trasferita anche tra persone unite civilmente o conviventi di fatto (che dovranno dimostrare, documenti alla mano, di vivere effettivamente sotto lo stesso tetto).

Stretta contro i furbetti

C’è un'altra novità (contenuta nel provvedimento 71 emanato dall’Ivass): l’introduzione del cosiddetto “attestato di rischio dinamico” per impedire agli automobilisti in cattiva fede di denunciare un incidente solo dopo aver cambiato compagnia assicurativa, così da beneficiare nel passaggio da una all’altra di un prezzo più basso. Così concepito, l’attestato di rischio (il documento che certifica la presenza o l’assenza di incidenti negli anni e la classe CU maturata in base alla sinistrosità) servirà a individuare gli incidenti che l'assicurato non dichiara (o dichiara in ritardo). Si eviterà così che si possa usufruire nel frattempo della classe di bonus-malus più favorevole e soprattutto che si possa cambiare compagnia prima che la stessa possa accorgersene, prima quindi che il sinistro appaia nell'attestato di rischio.