Divorzio, cambia l'assegno all'ex: basta garantire l'autosufficienza

Cronaca

La Cassazione cancella il criterio “di tenore di vita matrimoniale", che lascia il posto a un "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza economica dell'ex coniuge. I matrimonialisti: “Sentenza che rivoluziona il diritto di famiglia”

Il matrimonio non è “un modo per sistemarsi”. Su questa convinzione si è basata la Cassazione per ribaltare i criteri in base ai quali viene determinato l’assegno di mantenimento. Fino ad oggi, con 30 anni di indirizzo costante, i giudici avevano stabilito che la sua entità fosse collegata al parametro del "tenore di vita matrimoniale". La somma doveva quindi permettere all’ex coniuge di mantenere le stesse abitudini quotidiane precedenti alla separazione.

Dal "tenore di vita" all'autosufficienza

Ora invece la discriminante sarà il "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica della parte che lo richiede. Il matrimonio non è più la "sistemazione definitiva" – ha spiegato la Corte - sposarsi, è un "atto di libertà e autoresponsabilità".

Una rivoluzione del diritto di famiglia

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” del diritto di famiglia, come sottolinea l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione degli avvocati matrimonialisti: "Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l’entità della somma dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali” ha dichiarato Gassani.

 

I criteri per determinare l'indipendenza economica

Con la sentenza n. 11504/17, la Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Sono quattro i principali “indici” forniti dal verdetto 11504 "per accertare" la sussistenza, o meno, "dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge e quindi l'adeguatezza, o meno, dei "mezzi”: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavorare, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

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