Cassazione, ma prescrizione non consente l'annullamento con rinvio della sentenza
"Le valutazioni della Corte di appello in merito" al contestato patto corruttivo per concedere al Caseificio valdostano dell'imprenditore Gerardo Cuomo alcuni locali di Autoporto spa "appaiono prive di coerenza". Lo scrive la Corte di Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui, il primo luglio scorso, ha tra l'altro respinto il ricorso dell'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin contro la sentenza di proscioglimento per prescrizione dall'accusa di "corruzione per l'esercizio della funzione" emessa dalla Corte d'appello di Torino nel settembre 2021.
La Suprema corte scrive che le valutazioni dei giudici d'appello "appaiono prive di coerenza nella parte in cui, da un lato, valorizzano le utilità offerte da Cuomo a Rollandin, consistite essenzialmente nello svolgimento del comizio del predetto politico presso la sede della sua azienda, quale prezzo della corruzione inteso come ampio appoggio elettorale offerto in cambio di una futura acquisizione di vantaggi economici per l'imprenditore dipendenti dalle prerogative pubbliche regionali". Gli stessi giudici di secondo grado, "dall'altro lato, riconoscono la piena legittimità dell'operato dei due pubblici ufficiali, Rollandin e" l'ex manager Finaosta e consigliere delegato del Forte di Bard Gabriele "Accornero, ridimensionando le anomale pressioni esercitate dai predetti imputati nei confronti degli amministratori delle società controllate dalla Regione Valle d'Aosta per sostenere l'interesse dell'imprenditore a subentrare nella locazione di un immobile locato ad un'altra società", la Deval, "controllata sempre dallo stesso ente territoriale", Finaosta, "sebbene si trattasse di determinazioni che rientravano nella competenza esclusiva degli organi deliberativi delle predette società partecipate".
Scrive ancora la sesta sezione penale della Cassazione: "Le contraddizioni in cui è incorsa la Corte di appello non possono, però, essere più risolte per la intervenuta prescrizione che non consente di disporre un annullamento con rinvio della sentenza impugnata".