Ogm, Corte Ue: stop a coltivazione solo con rischi certi per la salute

Cronaca
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Secondo i giudici europei né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di emergenza che vietano la coltivazione, come fatto dall'Italia nel 2013. La sentenza in riferimento al caso del coltivatore italiano Giorgio Fidenato

Secondo il diritto Ue, qualora non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato possa comportare un grave rischio per la salute o per l’ambiente, né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di emergenza quali il divieto della coltivazione, come fatto dall’Italia nel 2013. È quanto indicato dalla Corte di giustizia europea in una sentenza emessa oggi.

Il caso di Giorgio Fidenato

La pronuncia dei giudici Ue riguarda il caso di Giorgio Fidenato, agricoltore penalmente perseguito nel nostro Paese nel 2014 perché aveva seminato nei suoi campi mais Ogm MON 810, in violazione del decreto dell'Italia del 2013 che ne vietava la coltivazione.

Divieto solo in caso di rischi certi

Quel decreto, afferma in sostanza la Corte, non era legittimo perché non vi erano prove scientifiche che il MON 810 fosse dannoso per la salute. Il “principio di precauzione”, sottolineano i giudici, deve basarsi sulla certezza dell'esistenza del rischio, altrimenti non permette di eludere o di modificare le disposizioni previste per gli alimenti geneticamente modificati, già oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

Le norme Ue

La legge, sull’argomento, presenta aspetti controversi: da un lato una direttiva Ue del 2015 autorizza i Paesi membri a imporre lo stop alle colture con il dna modificato e sono 17 i paesi (tra cui l’Italia) ad avere fatto ricorso a questa possibilità, la sentenza odierna sembra però rimettere in discussione questo principio.

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