Torino, renna custodita senza autorizzazione: proprietario a processo
PiemonteIn base a una legge del 1996, l’animale è considerato pericoloso e può essere detenuto solo se si ha una specifica autorizzazione della Regione
I giudici della Corte d’Appello di Torino saranno chiamati a pronunciarsi, nei prossimi mesi, su un caso giudiziario, alquanto insolito, che vede protagonista una renna e il suo proprietario. La Corte di Cassazione ha, infatti, affidato ai magistrati del capoluogo piemontese il fascicolo relativo a Masha, un esemplare di renna custodito dal titolare di un animal park a Monteu Roero, nel Cuneese. In base a una legge del 1996, la renna è considerata un animale pericoloso e per questo motivo è necessaria una particolare autorizzazione per custodirla. Tale autorizzazione mancava al proprietario, che è perciò finito sotto processo. L’imprenditore è stato assolto nel 2017 ma il pubblico ministero ha fatto ricorso e ora toccherà ai giudici torinesi dirimere la questione e accertare se l'imprenditore ha violato una legge sul commercio e la detenzione di animali.
La vicenda
Per legge Masha è considerata pericolosa anche se fino a due anni fa era impiegata come animatrice di villaggi natalizi e, a detta dell'imprenditore, era mite, mansueta e non aveva mai dato problemi a nessuno. La renna stava lavorando in una località dell'Albese quando, nel dicembre nel 2016, un incendio la fece fuggire. Fu ritrovata una quarantina di giorni dopo dalle guardie forestali. Lei si salvò ma il suo custode di Monteu Roero finì sotto processo. In base a una lettura attenta dell'allegato A di una legge del 1996, infatti la renna - appartenente alla famiglia Cervidae - è considerata pericolosa e, quindi, per custodirla era indispensabile una autorizzazione specifica della Regione. In tribunale ad Asti, il 4 dicembre 2017, l'imprenditore venne assolto "perché il fatto non costituisce reato". Il pubblico ministero, però, fece ricorso e ottenne ragione. Il carattere di Masha, infatti, non ha importanza. È una renna e, in quanto tale, soggetta alla normativa del '96 "a prescindere da qualsiasi valutazione sulla concreta nocività". Lo dimostra - spiega la Cassazione - una pronuncia del 2005 in materia di canguri.