Migranti, Csm: Dl Sicurezza lede garanzie costituzionali

Politica

Arriva il parere negativo della sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle norme volute da Salvini in tema di migranti: “troppa discrezionalità al questore” e “troppa incertezza sui presupposti applicativi dei permessi” agli stranieri 

Un decreto con numerose "criticità", che non rispetta "obblighi" e "garanzie" previsti dalla Costituzione. Sono netti i "rilievi" che la sesta Commissione del Csm evidenzia nel parere, approvato all’unanimità e che sarà votato dal plenum mercoledì prossimo, sul Dl Sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sui trattenimenti, "il legislatore - si legge nel parere – non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero, in tal modo accordandogli una discrezionalità svincolata da qualsiasi tipizzazione dei presupposti di esercizio come tale non conforme al grado di garanzie richieste dall'articolo 13 della Costituzione". E ancora: nel documento che sarà vagliato dal plenum si osserva che "l'ampliamento della categoria dei reati-presupposto del diniego o revoca della protezione internazionale appare per talune fattispecie non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli articoli 10 e 117 della Costituzione".

“Troppa incertezza nei requisiti richiesti”

Il parere lungo 50 pagine - di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti e il togato Paolo Criscuoli - evidenzia in particolare le "ricadute" che le nuove norme avranno sul sistema giudiziario. In primis, l'eliminazione della clausola 'aperta' di protezione per motivi umanitari, che potrebbe portare a una "condizione di incertezza" dello status dello straniero, con il conseguente "possibile incremento del contenzioso ed un ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili". Secondo la Commissione di Palazzo dei Marescialli, inoltre, gli "obiettivi ispiratori della riforma (indicati nel superamento delle condizioni di incertezza sui presupposti applicativi della protezione umanitaria e nel contenimento dello spazio applicativo di tali forme di protezione)", non risultano "del tutto garantiti dalla novella legislativa che, anzi rischia di incrementare il tasso di incertezza sui presupposti applicativi dei nuovi permessi speciali, sugli spazi che residualmente saranno destinati ad essere coperti dal ricorso all'articolo 10 della Costituzione sul grado di tutela fornita allo straniero, sul giudice competente a decidere le controversie e sul rito conseguentemente applicabile.

Dubbi anche sui "Paesi sicuri"

Quanto, poi, alla lista dei 'Paesi sicuri', "appare dubbio" che" possa considerarsi vincolante; è evidente, infatti - si legge nel documento – che venendo in gioco diritti costituzionali, rimane fermo il potere dell’autorità giurisdizionale ordinaria di riconsiderare l'inserimento di un Paese nella lista dei Paesi sicuri mediante congrua motivazione". Infine, sottolinea la Commissione, "appare non proporzionata la durata massima del trattenimento previsto dal dl per l'identificazione" dello straniero.

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