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Cyberbullismo, sì definitivo della Camera. Ecco cosa prevede la legge

Politica
Foto d'archivio (Getty)

Il testo approvato all'unanimità: 432 favorevoli e un'astensione. Tra le novità: il minore può chiedere direttamente al gestore del sito la rimozione del contenuto, docenti anti-bulli in ogni scuola, ammonimento da parte del questore, tavolo tecnico interministeriale

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Sì definitivo della Camera alla legge contro il cyberbullismo. L’Aula ha approvato il testo all’unanimità: 432 favorevoli e un’astensione. “Oggi è una bella giornata per il Parlamento. Abbiamo mantenuto una promessa, dando uno strumento utile a chi deve aiutare i nostri figli a proteggersi”, ha commentato Laura Boldrini. La presidente della Camera, insieme alla senatrice Elena Ferrara del Pd e al relatore del testo a Montecitorio Paolo Beni, dopo il via libero definitivo alla legge ha incontrato Paolo Picchio: è il padre di Carolina, prima vittima del cyberbullismo. “Questa legge è un primo passo necessario. La dedichiamo a Carolina e a tutte le altre vittime del cyberbullismo”, aveva detto Boldrini prima della votazione finale. L’Aula aveva risposto con un applauso. Ecco cosa prevede la nuova legge.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Favorevoli 432 contrari 0 astenuti 1. La Camera approva in via definitiva il testo su prevenzione e contrasto del <a href="https://twitter.com/hashtag/cyberbullismo?src=hash">#cyberbullismo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OpenCamera?src=hash">#OpenCamera</a> <a href="https://t.co/s5rzWgPI3Z">pic.twitter.com/s5rzWgPI3Z</a></p>&mdash; Camera dei deputati (@Montecitorio) <a href="https://twitter.com/Montecitorio/status/864801114784452608">17 maggio 2017</a></blockquote>
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Identikit del cyberbullo

Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. È anche la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Oscuramento del web

Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media, oppure al titolare del trattamento, di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete. Il minore può chiederlo anche senza che il genitore lo sappia. Se non si provvede entro 48 ore all’oscuramento, la vittima può (stavolta con il genitore informato) rivolgersi al Garante della privacy, che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Docenti anti-bulli in ogni scuola

In ogni istituto, sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Il professore potrà avvalersi della collaborazione delle forze di polizia. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Ammonimento da parte del questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo over 14 (sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking) potrà essere formalmente ammonito dal questore, che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio

Presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito un Tavolo tecnico interministeriale con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo, realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno, coordinare i vari interventi.