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Mensa di Lodi, per Tribunale di Milano c’è stata discriminazione

Lombardia
Foto di archivio (ANSA)

Secondo i giudici alcuni bambini stranieri sono stati di fatto esclusi dalla mensa. È stato di conseguenza ordinato di modificare il regolamento 

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Accertata dal tribunale di Milano la "condotta discriminatoria del Comune di Lodi" sul caso del servizio mensa. Secondo il tribunale alcuni bambini stranieri sono stati di fatto esclusi dalla mensa: è stato di conseguenza "ordinato all'Amministrazione comunale di modificare il Regolamento in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'UE di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell'ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale". Accolto il ricorso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione e del Naga.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il giudice Nicola Di Plotti, che si è occupato del caso a seguito del ricorso contro il Comune di Lodi delle due associazioni rappresentate dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, scrive nella sentenza che "non esistono principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, attraverso lo strumento del Regolamento, diverse modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate" per i cittadini 'extra Ue'. L'amministrazione comunale di Lodi, invece, ha previsto "specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea".

Il regolamento comunale

Il regolamento comunale non prevede l'autocertificazione e per molti stranieri, secondo la sentenza, è difficile reperire la documentazione che accerti che non possiedano proprietà nel loro Paese d'origine. Per il tribunale si tratta "di discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata".

Bocciate le linee guida varate dopo che era scoppiato il caso

Secondo i giudici anche le "linee guida" che il Comune aveva varato a metà ottobre dopo che era esploso il caso non hanno eliminato "gli effetti di un provvedimento che introduce una disparità di trattamento". Con le "Linee Guida per la corretta applicazione" di un articolo del regolamento, emanate il 17 ottobre scorso, spiega il giudice Di Plotti, "il Comune ha esteso il regime di favore previsto per i rifugiati anche a tutti coloro che provengano da paesi in stato di belligeranza". Secondo il giudice, però, "si tratta in ogni caso di previsioni tese a limitare, ma non a eliminare, gli effetti di un provvedimento che introduce una disparità di trattamento".

Nella sentenza riferimenti ai principi costituzionali

Inoltre il provvedimento è stato emesso da un'autorità "che non ha il potere di assumere decisioni in proposito e che non risponde a canoni di ragionevolezza". Nell'ordinanza il giudice fa riferimento in più occasioni ai principi costituzionali che riconoscono "anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo" e che garantiscono "il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge".